Marco Cappato non ha commesso il reato di aiuto al suicidio, quando, nel 2022, ha accompagnato alla clinica ‘Dignitas’ di Zurigo, per il loro ultimo viaggio, Elena, una signora veneta di 69 anni e malata terminale di cancro, e il signor Romano, 82 anni, ex giornalista e pubblicitario, affetto da una forma grave di Parkinson.
Lecito il gesto di “disubbidienza civile”
Ieri la gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della Procura e sulla base di una recente sentenza della Consulta del 2025 sul fine vita, ha disposto l’archiviazione delle inchieste nei confronti di Cappato riconoscendo che il gesto di “disobbedienza civile” da lui portato avanti fosse lecito: c’erano le condizioni previste dalla legge, ossia i quattro requisiti indispensabili e, poi, in linea con il pm Luca Gaglio e l’allora procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, il sostegno vitale proposto e rifiutato dai due pazienti – un ciclo di chemioterapia per Elena, e il sondino nello stomaco per l’alimentazione artificiale per Romano – era inutile e sarebbe stato solo un “accanimento terapeutico”.
Un “precedente prezioso”
Il provvedimento, depositato lo scorso 3 marzo, è “un precedente prezioso per tutte le persone che si trovano e si troveranno” nelle condizioni di Elena e Romano, ha commentato Cappato. “Quando il Parlamento continua a non intervenire sono le persone malate a far affermare, anche nei tribunali, principi di libertà, dignità e uguaglianza”, ha aggiunto, invitando a fare in modo che non venga cancellato questo “diritto ad accedere all’aiuto alla morte volontaria”.
Un decreto destinato ad aprire una strada ad altre archiviazioni
La giudice nel suo decreto, che è per altro destinato ad aprire la strada ad altre richieste di archiviazione, citando l’espressione di Seneca ‘non vivere benum est sed vivere bene’ (non è bene il vivere, ma il vivere bene), ha spiegato che il tema “giuridicamente rilevante” affrontato a più riprese dalla Corte Costituzionale non è il “riconoscimento del diritto alla morte” ma, quando il malato è nella fase terminale, a una “morte dignitosa”.
Fermo restando che le vicende di Eluana Englaro e Piergiorgio Welby hanno fatto da apripista, la legge sul consenso informato del 2017, ha evidenziato la gip Cipolla, ha offerto “un riferimento normativo a cui agganciare i margini di liceità dell’aiuto al suicidio”: ha sancito il “diritto all’autodeterminazione terapeutica” e il “divieto di ostinazione irragionevole nelle cure (quando inutili e sproporzionate)”, individuando “come oggetto di tutela da parte dello Stato ‘la dignità nella fase finale della vita’”.
“Un nuovo tassello”
Ma nei casi per cui ora Cappato è stato scagionato, il “portato rilevante” è dettato dalla pronuncia della Consulta del 2025, oltre che dalle sentenze precedenti del 2019 e 2024. Pronuncia che “aggiunge un ulteriore tassello” alla definizione di una delle quattro condizioni per il fine vita: ha chiarito che il sostegno vitale non significa solamente essere attaccati a un “macchinario”, ma anche essere sottoposti a un trattamento alternativo “medicalmente previsto e prospettato”, come quelli a cui Elena e Romano, nella piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, si sono opposti per, poi, affidarsi alle cliniche svizzere. Scelta dettata dal fatto che il loro stato era irreversibile ed era fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche. Sofferenze a cui volevano mettere fine, nell’unico modo possibile.