Caso Almasri, Nordio invia gli atti ma avrebbe dovuto farlo molto prima

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, Nordio invia gli atti del caso Almasri alla procura. Ma avrebbe dovuto farlo molto prima.

Caso Almasri, Nordio invia gli atti ma avrebbe dovuto farlo molto prima

In uno stringato comunicato il Ministero della Giustizia ha informato di avere ora trasmesso gli atti del ‘caso Almasri’ alla Procura generale della Corte d’Appello di Roma dopo la pronuncia della Corte Costituzionale. Era un atto dovuto, che rileva oggi l’amarezza di un adempimento formale: Almasri, dato per recluso in Libia a seguito di un processo su cui le ong avevano già sollevato molti dubbi, secondo fonti Onu risulterebbe agli arresti domiciliari a Tripoli, da dove avrebbe ripreso il controllo di alcuni settori della prigione di Mitiga. In sostanza l’accusato di gravi torture è protetto dal governo libico. 

Tutto ciò non fa che confermare  le criticità che erano emerse a suo tempo:  la gestione della vicenda ha gettato gravi ombre sull’Italia rispetto agli impegni assunti sul piano internazionale in tema di repressione dei crimini contro l’umanità. Almeno speriamo che ora si segua alla lettera la pronuncia della Corte Costituzionale che ha sancito un principio storico con la sentenza del 23 luglio n. 143/2026: la cooperazione con la Corte penale internazionale non costituisce una scelta rimessa alla discrezionalità del Governo, ma un obbligo della Repubblica che trova fondamento nello Statuto di Roma e negli articoli 11 e 117 della Costituzione. 

Caso Almasri, la pronuncia della Corte Costituzionale

La Corte ribadisce, richiamando la propria sentenza n. 159 del 2023, la natura della giurisdizione internazionale istituita dallo Statuto di Roma: la Corte penale internazionale è competente a giudicare i «most serious crimes of concern to the international community as a whole»: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e, oggi, anche il crimine di aggressione, cioè quei crimina iuris gentium che offendono «valori universali come il rispetto della dignità umana e dei diritti umani». Muovendo da questi principi, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge n. 237 del 2012 nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale, salvo l’eccezionale possibilità di un diniego motivato fondato sulla tutela di principi costituzionali preminenti.

La stessa Corte precisa però che tale eventuale diniego non configura un potere politico libero: si tratta di un’ipotesi rigorosamente eccezionale, che deve essere immediatamente motivata, fondata su esigenze costituzionali verificabili e resta soggetta ai controlli propri dello Stato di diritto, anche attraverso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale. Il sistema delineato dalla normativa vigente, osserva la Corte, «mina in radice l’adeguatezza delle procedure interne, in un àmbito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari». E ancora: «la legge ha così violato quel principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra autorità governativa e Corte penale internazionale e tra autorità governativa e autorità giudiziaria».

I giudici costituzionali sottolineano il «carattere particolare» della Corte penale internazionale – tesi sostenute anche su queste pagine –  richiamando l’articolo 91, paragrafo 2, lettera c), dello Statuto di Roma. Tale peculiarità si manifesta nel modello di cooperazione introdotto dal Trattato: non più una cooperazione orizzontale tra Stati sovrani, propria dell’estradizione, ma una «cooperazione tendenzialmente verticale», sia pure non gerarchica. La stessa terminologia impiegata dallo Statuto riflette questa evoluzione: «Anche il linguaggio dello Statuto di Roma rispecchia tale novità, come traspare dall’impiego del termine “consegna”, mutuato dall’inglese “surrender”, allo scopo di marcare l’affrancarsi della cooperazione dalla logica orizzontale, coessenziale all’estradizione».

Rimangono aperte però ancora molte altre questioni sulle interpretazioni che sono state date ad alcune norme dello Statuto di Roma. I giuristi che lo sostengono reclamano da tempo il varo di un Codice dei crimini internazionali che dovrebbe attuarlo nell’ordinamento interno, anche nella parte della irrilevanza delle immunità per i capi di Stato e di governo e per tutti i crimini contro l’umanità,  che alcuni vorrebbero ancora escludere. La sfida per lo Statuto di Roma è ancora aperta.

*Maurizio Delli Santi è membro dell’International Law Association