L’annuncio del segretario di Stato americano Marco Rubio di una campagna contro la Corte penale internazionale, con nuove sanzioni e pressioni sugli Stati che la sostengono, non farà passare inosservato questo 17 luglio, Giornata della giustizia penale internazionale e anniversario dello Statuto di Roma. La reazione dell’Unione europea, che ha riaffermato il proprio sostegno alla Corte e definito “inaccettabili” gli attacchi contro la sua indipendenza, dimostra come sia in gioco molto più del destino di un’istituzione giudiziaria: è in discussione l’intero assetto dell’ordine giuridico internazionale minacciato dall’ultima potenza ‘revisionista’, gli Stati Uniti.
Lo Statuto di Roma affida alla Corte il compito di perseguire i responsabili dei più gravi crimini internazionali – crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio e aggressione – sulla base del principio di complementarietà: la Corte interviene solo quando gli Stati non vogliono o non sono in grado di esercitare una giurisdizione effettiva. Oggi è comunque sufficiente che il crimine sia stato commesso sul territorio di uno Stato parte o di uno Stato che abbia accettato la giurisdizione della Corte (come l’Ucraina o l’Autorità palestinese) per promuovere un procedimento nei confronti di cittadini anche di Stati non aderenti, salvo veti del Consiglio di Sicurezza.
Per questo giuridicamente non regge la tesi da Rubio secondo cui la Corte non potrebbe mai esercitare la propria competenza nei confronti di cittadini americani o di Stati alleati (è chiaro il riferimento a Israele) non aderenti allo Statuto. Le contestazioni degli Stati Uniti si inseriscono, più in generale, nella sfida ‘revisionista’ dell’ordine internazionale ‘fondato sulle regole’ promossa da Stati Uniti, Federazione Russa e Cina, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, che non hanno mai aderito allo Statuto di Roma: è una posizione che riflette il timore di rispondere delle loro politiche egemoniche e autoritarie sul piano della tutela dei diritti, del divieto di aggressione, delle limitazioni dell’uso della forza e della protezione dei civili anche nei conflitti armati, tutti principi difesi dallo Statuto di Roma.
Il tema non è solo giuridico, ma anche etico e politico. Si celebra la ‘Giornata della giustizia penale internazionale’ perché in quella data, nel 1998, a Roma fu approvato lo Statuto della Corte penale internazionale, da allora riconosciuto nel diritto internazionale come lo ‘Statuto di Roma’. Dalla Presidenza della Corte penale dell’Aia per la ricorrenza è giunto un segnale eloquente: la giustizia internazionale è una “responsabilità condivisa degli Stati”, e la sua efficacia “dipende dalla cooperazione degli ordinamenti nazionali”. Poche parole che hanno un senso preciso: non siamo di fronte al fallimento del diritto internazionale e dei tribunali internazionali, ma a fallire sono le politiche degli Stati che non si adoperano più nella cooperazione, nella solidarietà, e nella ricerca della pace, e puntano a sostenere solo le logiche della potenza e delle armi.
Oggi, con 125 Stati Parte, la Corte penale internazionale potrebbe rappresentare ancora – se solo lo si vuole – il principale presidio potenzialmente universale contro l’impunità per i più gravi crimini contro lo ius gentium. Questa prospettiva è invece contraddetta da una stagione particolarmente complessa. L’ultima crisi riguarda l’annunciato ritiro dal sistema della Corte di alcuni Paesi del Sahel: Mali, Burkina Faso e Niger hanno accusato l’istituzione di essere uno strumento ‘neocoloniale’ e di applicare una giustizia selettiva. Si tratta però di contesti con regimi militari e conflitti interetnici nei quali sono state denunciate gravi violazioni dei diritti, per cui nella loro ‘verità’ si cela l’intento di sottarsi alla giurisdizione della Corte. Ma sarebbe un errore ignorare la denuncia di ‘parzialità’: gli Stati sostenitori dello Statuto di Roma devono recuperare una capacità di dialogo con tutto il Global South, dimostrando che la difesa dei diritti umani non appartiene a un blocco geopolitico, ma rappresenta un patrimonio universale.
Le sfide vengono anche dall’Italia e dall’Europa
Le sfide per la Corte, tuttavia, oggi provengono anche dall’Europa, originaria sostenitrice della giustizia penale internazionale, il cui contesto è segnato da tensioni geopolitiche, nuove politiche di sicurezza, e dalla controversa gestione dei flussi migratori, e per ultimo da non irrilevanti tendenze illiberali: sono quindi sorti anche qui timori per i procedimenti della Corte ed è iniziata una presa di distanza dall’attuazione degli obblighi previsti dallo Statuto di Roma.
Una prima rappresentazione di questa crisi è il dibattito sorto, anche in Europa, sul tema delle immunità per i leader politici, sollevato con i mandati di arresto emessi dalla Corte nei confronti di Putin e Netanyahu. Lo Statuto di Roma è chiaro: l’articolo 27 stabilisce l’irrilevanza della qualifica ufficiale, in continuità con i “Principi di Norimberga” richiamati anche dai tribunali per la ex Jugoslavia e il Ruanda. La funzione della Corte è anche preventiva: nessun potere può contare sull’impunità. Inoltre, con la decisione ICC-01/22 del 9 giugno 2026, la Corte ha chiarito le condizioni entro cui lo stesso Putin può partecipare a un’iniziativa di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite, senza che ciò comporti l’esecuzione del mandato di arresto. Cade la tesi secondo cui le incriminazioni della Corte ostacolerebbero la pace.
È poi nota la crisi che ha riguardato l’Italia con il caso Almasri: non si è eseguito il mandato di arresto emesso dalla Corte nei confronti di un ufficiale libico accusato di crimini contro l’umanità. Alcune ricostruzioni hanno riferito del timore che Almasri potesse testimoniare in alcuni procedimenti secretati, promossi dalle Ong, sul presunto coinvolgimento di autorità/organismi europei per il trasferimento forzato in Libia di migranti poi sottoposti a tortura. È bene puntualizzare che sul punto non vi sono conferme ufficiali. In ogni caso, lo Statuto di Roma configura la “consegna” alla Corte (surrender) in termini diversi dalla procedura della ‘estradizione tra Stati’: non consente verifiche o scelte discrezionali da parte dei governi, poiché prevede una forma di cooperazione giudiziaria obbligatoria, diretta e immediata, con un’istituzione internazionale indipendente incaricata di perseguire i più gravi crimini, la cui competenza prevale su quella degli Stati se questi rimangono inattivi, in applicazione del principio di complementarietà (la Libia non aveva presentato richiesta di arresto; nel procedimento conclusosi di recente permangono dubbi sul rispetto dei requisiti di un ‘processo equo e giusto’, e sull’effettivo accertamento dell’intera catena di responsabilità per le detenzioni del campo di Mittiga).
Nel confronto aperto con l’Assemblea degli Stati-parte sulla ‘mancata cooperazione’- le fasi conclusive sono previste a dicembre – l’Italia dovrebbe perciò riaffermare la piena adesione ai principi dello Statuto di Roma, anche attraverso un aggiornamento della normativa interna che renda più chiari i meccanismi di cooperazione con la Corte. In questa prospettiva si dovrebbe anche rilanciare il Codice dei crimini internazionali, che però recepisca integralmente le categorie dei crimini previste dallo Statuto, compresi i crimini contro l’umanità e il principio dell’irrilevanza delle immunità funzionali: sarebbero invece espunti in alcune proposte governative per evitare conseguenze giuridiche sulle politiche securitarie e migratorie. La preoccupazione è eccessiva: si possono prevedere precisazioni, ma non deroghe ai principi, e in ogni caso – in base allo stesso Statuto – per le incriminazioni per tortura e trattamenti degradanti occorre provare l’intento doloso e un piano preordinato ed ‘esteso in modo sistematico’.
I problemi interni alla Corte penale internazionale
Non mancano delicate vicende interne alla Corte, come le accuse di condotte inappropriate nei confronti del personale rivolte allo stesso Procuratore Karim Khan, attualmente ‘sospeso’. Una rapida conclusione dell’inchiesta è essenziale per preservare l’autorevolezza della Corte in una fase segnata da procedimenti di eccezionale rilevanza, come quelli riferiti a Putin e Netanyahu.
In questo quadro, vanno quindi menzionate alcune iniziative di rilancio della Corte. Si pensa di introdurre forme di “giustizia riparativa”, con percorsi di riconciliazione, ma senza trasformarsi in immunità generali per i crimini più gravi. Importante è anche la linea di introdurre procedimenti in absentia – in atto non sarebbero previsti processi in contumacia – con adeguate garanzie per il diritto di difesa dell’imputato. Nel recente ‘caso Joseph Kony’, relativo alla situazione in Uganda, si è proceduto per la prima volta ad un’udienza di conferma delle accuse in assenza dell’imputato: la Corte può adattarsi, con le propria giurisprudenza, alle nuove sfide della giustizia internazionale. Anche il recente riavvicinamento dell’Ungheria post-Orban alla permanenza nello Statuto di Roma costituisce un segnale positivo.
L’Unione europea e il Consiglio d’Europa hanno inoltre rafforzato gli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale. Eurojust ha costituito il Core International Crimes Evidence Database (CICED), la banca dati dedicata alla raccolta e alla conservazione delle prove relative ai crimini internazionali gravi commessi in Ucraina. Parallelamente, il Register of Damage for Ukraine, il Registro dei danni istituito dal Consiglio d’Europa costituisce lo strumento per documentare e sostenere le richieste di riparazione. Anche il progetto di un ‘Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina’ si inserisce nella ricerca di strumenti complementari alla Corte penale internazionale, per rafforzare la risposta della comunità internazionale alle violazioni più gravi della pace e della sicurezza collettiva.
Il futuro della Corte dipenderà dunque dalle scelte degli Stati che ne sostengono la missione, soprattutto in Europa. La questione centrale non è se la Corte sia un’istituzione perfetta: nessuna istituzione lo è. La vera sfida è difendere la regola che ne ha ispirato la nascita, dopo le tragedie del Novecento, soprattutto come principio di prevenzione e deterrenza: chi esercita il potere deve rispondere delle proprie azioni quando viola la pace e oltraggia la dignità umana. L’Italia ha avuto un ruolo significativo in questo percorso, grazie a una tradizione giuridica che i leader attuali sembrano aver dimenticato. Pietro Nuvolone già nel 1945 aveva concepito i ‘diritti di lesa ’umanità’, e poi giuristi come Giuliano Vassalli, Antonio Cassese, Umberto Leanza, Gabriella Venturini, Natalino Ronzitti, per citarne alcuni, hanno contribuito all’affermazione di una giustizia internazionale fondata sulla centralità della persona e sul superamento del ‘dominio riservato’ degli Stati nel diritto penale. Lo Statuto di Roma non rappresenta dunque un ideale astratto, ma una scelta di civiltà giuridica: è il diritto che deve prevalere sulla forza, e non viceversa. “Non c’è pace senza giustizia” è il principio che quel 17 luglio 1998 vide una società civile unita partecipare ad una fiaccolata dal Colosseo al palazzo della Fao. Fu anche quella mobilitazione – internazionale e trasversale, liberale e democratica – a convincere gli Stati ad approvare lo Statuto di Roma: è la sola prospettiva per un futuro fondato sulla pace e sul rispetto della dignità umana.
*Maurizio Delli Santi è membro dell’International Law Association