Il centro del dibattito costituzionale è rappresentato dal testo e dallo spirito dell’articolo 11 della Costituzione italiana. La norma stabilisce: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Per valutare le ragioni dell’incostituzionalità delle forniture di armi, è necessario analizzare sia la struttura sintattica sia la genesi storica dell’articolo.
Il verbo “ripudiare”, scelto dai Padri Costituenti—su impulso di Giuseppe Dossetti—in alternativa a formule ritenute più deboli, come “rinunziare”, esprime un rigetto categorico, sul piano etico e giuridico, della guerra in ogni sua forma. Ne deriva un divieto che non si limita a condannare l’uso offensivo, ma esclude l’impiego delle armi quale strumento di soluzione dei conflitti internazionali, imponendo allo Stato il ricorso ordinario alla via diplomatica e negoziale. La tesi dell’incostituzionalità delle forniture militari si articola, a mio avviso, su tre livelli principali. In primo luogo, emerge il confine critico tra “legittima difesa” e “partecipazione al conflitto”. L’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite riconosce il diritto alla legittima difesa individuale e collettiva; tuttavia, la Costituzione italiana prevede condizioni più rigorose per l’intervento armato dello Stato.
La difesa armata è contemplata come «sacro dovere del cittadino», riferito alla difesa del territorio e della sovranità nazionale. L’invio sistematico e prolungato di armamenti sempre più avanzati e con finalità offensive, invece, modifica in concreto il ruolo dell’Italia, facendola uscire dalla posizione di neutralità o di mediazione per assumere, di fatto, una condizione di co-belligeranza indiretta. In tal modo, si rischia di violare il divieto di prendere parte attivamente a un conflitto internazionale non riconducibile a una necessità di difesa del suolo patrio.
In secondo luogo, la seconda parte dell’articolo 11 consente limitazioni di sovranità, ma esclusivamente a condizioni determinate. Tali limitazioni devono avvenire «in condizioni di parità» con gli altri Stati e devono perseguire un fine specifico: la realizzazione di un ordinamento che garantisca «la pace e la giustizia fra le Nazioni», obiettivo originariamente riferito all’ambito delle Nazioni Unite. Nel caso delle deliberazioni relative all’invio di armi all’Ucraina, l’intervento non risulta realizzato sotto l’egida di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta Onu, bensì mediante decisioni assunte in sede Nato o nell’ambito delle strutture dell’Unione europea.
L’Alleanza Atlantica, tuttavia, è una coalizione militare e non un’organizzazione sovranazionale finalizzata alla pace universale secondo la logica dell’articolo 11. Un terzo profilo di criticità riguarda la procedura legislativa adottata. L’articolo 78 dispone che «lo Stato di guerra è deliberato dalle Camere, che conferiscono al Governo i poteri necessari». L’autorizzazione alla fornitura di materiali bellici è avvenuta invece tramite decreti-legge reiterati nel tempo, con la predisposizione di elenchi di armamenti secretati (ivi incluso il ricorso alla secretazione dei decreti interministeriali). In questo modo, si è sottratta al Parlamento la possibilità di esaminare nel merito, con piena trasparenza, la natura dei materiali inviati, valutandone l’eventuale carattere difensivo o offensivo. Ne deriva una compressione della riserva di legge e un indebolimento della trasparenza democratica.
Una lettura rigorosa e letterale della Costituzione repubblicana conferma come i Costituenti abbiano strutturato l’Italia quale Repubblica pacifista. L’invio di armi a un Paese coinvolto in un conflitto, in assenza di un attacco diretto contro la Repubblica o di un mandato esplicito delle Nazioni Unite, si colloca in profonda tensione con i principi fondamentali della Carta. Per mantenere piena fedeltà al dettato dell’articolo 11, l’Italia dovrebbe privilegiare l’azione diplomatica, l’assistenza umanitaria e la mediazione neutrale, evitando di contribuire all’escalation militare mediante la fornitura di armamenti.
*Vincenzo Musacchio è professore di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies presso la Rutgers University of Newark (USA)