Per smettere di sentirsi dire di no dai medici, il Viminale ha smesso di fare la domanda. Con la direttiva firmata il 3 novembre, è stato riscritto l’articolo 3 delle regole sui Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) cancellando proprio la parte che dal 2022, con la ministra Lamorgese, chiedeva al medico di attestare se la salute di una persona fosse compatibile con la vita in comunità ristretta. Lo rivendica su X: un eventuale parere negativo “non sarà più vincolante per evitare il loro trattenimento nei centri”, e i rimpatri saranno al riparo dai “pregiudizi ideologici”.
La visita resta, cambia il suo oggetto. Il medico dell’Azienda sanitaria locale (Asl) dovrà individuare i bisogni di assistenza da garantire dentro il centro, la scheda viaggerà “in busta chiusa”. Dopo l’ingresso il medico del Cpr, dipendente dell’ente gestore, potrà segnalare soltanto i casi troppo gravi per essere gestiti all’interno. Il criterio diventa la logistica. Se un disturbo si cura lì, si resta lì, anche quando è esattamente la detenzione che lo provoca. Eppure l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) scriveva già il 4 maggio 2022 che la detenzione dei migranti danneggia la salute, soprattutto mentale, e che più si allunga più i danni crescono.
La direttiva e la legge
Solo che sopra la direttiva c’è una legge. L’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 142 del 2015, vigente, vieta di trattenere i richiedenti asilo le cui condizioni di salute o di vulnerabilità “sono incompatibili con il trattenimento”, e i richiedenti asilo, secondo il monitoraggio del Tavolo asilo e immigrazione, erano il 43,5% dei 5.891 ingressi nei Cpr del 2024. Chi accerta l’incompatibilità, adesso?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 15106 del 2017, aveva definito la verifica sanitaria una “condizione ineludibile di validità del trattenimento”. E nel 2025 la Corte costituzionale, con la sentenza 96, ha riconosciuto che i modi del trattenimento nei Cpr violano la riserva assoluta di legge dell’articolo 13 della Costituzione, e ha intimato al Parlamento l’“ineludibile dovere” di stringere la discrezionalità amministrativa. Il governo risponde con un atto amministrativo che la allarga.
Da Ravenna al Viminale
La spinta arriva da Ravenna, dove la procura ha indagato otto infettivologi dell’ospedale Santa Maria delle Croci per falso ideologico sui certificati di inidoneità: secondo la ricostruzione dell’Espresso, fra settembre 2024 e gennaio 2026 erano state giudicate inidonee 34 su 64 persone visitate. Il 13 ottobre la Cassazione ha annullato la sospensione di tre dottoresse, quando la strada era già segnata, perché a marzo, come ha raccontato Domani, FdI proponeva già di affidare tutto al medico del centro.
E il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, chiedeva di separare il giudizio clinico dalle decisioni di sicurezza: i medici curano, e non sono “ausiliari delle politiche di sicurezza”. Il governo ha preso la richiesta e l’ha rovesciata: la separazione c’è, e il parere del medico smette di contare. Anelli all’Ansa ha accolto il principio, chiedendo che il medico possa ancora segnalare i rischi della detenzione: proprio quello che il nuovo articolo 3 gli sfila.
Secondo il rapporto di ActionAid e dell’Università di Bari, nel 2025 i Cpr hanno trattenuto un record di 6.835 persone e ne hanno allontanate 1.732, circa una su quattro, con 148 giorni medi di permanenza. Ousmane Sylla, 22 anni, si è impiccato a Ponte Galeria, a Roma, il 4 febbraio 2024. Secondo Internazionale una psicologa e il suo avvocato avevano segnalato il suo malessere, e la questura lo aveva giudicato idoneo lo stesso. Era il sistema con il certificato.
Il Viminale ha smesso di fare la domanda. Resta una legge che la impone, e toccherà ai giudici della convalida farla al posto dei medici.