Nulla ferma Colari

Di Fabrizio Gentile

Non si puรฒ fermare unโ€™azienda che fattura milioni di euro e dร  lavoro a centinaia di persone solo per un automatismo per il quale, se il titolare dellโ€™azienda รจ coinvolto in unโ€™inchiesta giudiziaria, per il solo fatto che la materia di quellโ€™indagine sia di interesse delle mafie โ€“ nel senso piรน generale del termine โ€“ allora deve essere esclusa dagli appalti pubblici senza ulteriori verifiche e senza la certezza dellโ€™infiltrazione mafiosa.
Un concetto che abbiamo giร  approfondito nellโ€™edizione di ieri in un articolo a firma di Sergio Patti, e che proprio oggi trova conferma nella decisione del Tar del Lazio che ha annullato il provvedimento interdittivo antimafia nei confronti di Manlio Cerroni, il re delle discariche, e della sia azienda madre, la Colari.

La vicenda
Dopo lโ€™arresto di Manlio Cerroni e lโ€™esplosione dellโ€™inchiesta su Malagrotta, il Prefetto ha ritenuto che sussisteva la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti del Colari (Consorzio Laziale Rifiuti) e delle societร  ad esso riconducibili. Per questo ha emanato lโ€™interdittiva, che in poche parole vuol dire il blocco di qualsiasi possibilitร  di rapporti contrattuali (leggasi appalti) con la pubblica amministrazione. I legali della Colari, perรฒ, hanno fatto ricorso al Tar, che nella seduta del 23 luglio ha accolto le rimostranze della Colari e annullato lโ€™interdittiva. Secondo i giudici amministrativi, pur essendo vero che sia sufficiente il tentativo di infiltrazione avente lo scopo di condizionare le scelte dellโ€™impresa โ€“ tanto piรน nella tipologia delle cosiddette ecomafie -, va rilevato come nelle oltre 400 pagine relative allโ€™inchiesta su Malagrotta non sia mai evidenziato alcun aggancio con la mafia o contatto con esponenti mafiosi.

Mani libere
Le informative antimafia โ€“ spiegano i magistrati in sentenza โ€“ svolgono l funzione di anticipare la soglia dellโ€™autotutela amministrativa per prevenire possibili ingerenze da parte delle organizzazioni criminali nelle attivitร  delle pubbliche amministrazioni. Proprio per lโ€™esigenza di prevenire la soglia delle tutele non รจ richiesto lโ€™accertamento di responsabilitร  penali in capo ai titolari dellโ€™impresa sospettata, ma รจ sufficiente che dalle informazioni acquisite tramite gli organi di polizia emerga un quadro indiziario dal quale traspaiano forme di collegamento tra lโ€™impresa e la criminalitร  organizzata. Detta cosรฌ, basta unโ€™inchiesta per fermare unโ€™intera azienda; ed รจ proprio ciรฒ che sta accadendo in Italia su molti versanti, dove il potere dei magistrati รจ ormai ampiamente al di fuori dei confini della norma ma si inerpica pericolosamente sullโ€™interpretazione non tanto del testo giuridico quanto delle situazioni ambientali. Il che provoca una sorta di onnipotenza giuridica che spesso incide pesantemente sulla vita stressa delle aziende.

Lโ€™annullamento
Lโ€™informativa antimafia comporta dunque effetti gravissimi che incidono sulla libertร  dโ€™impresa. Ecco perchรฉ i giudici del Tar hanno sottolineato che โ€œnon puรฒ essere disposta in via โ€˜automaticaโ€™ senza esaminare compiutamente i comportamenti, le cointeressenze, i contatti e tutti quegli altri elementi sulla base dei quali si puรฒ fondare il giudizio di sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosaโ€. Il Prefetto deve dunque verificare, prima di adottare il provvedimento, lโ€™esistenza della concreta possibilitร  di interferenze mafiose. Lโ€™interdittiva non puรฒ e non deve essere disposta basandosi solo su congetture. Nel caso di Cerroni, il provvedimento รจ stato adottato basandosi solo sul provvedimento del giudice penale, senza lo svolgimento di alcuna istruttoria, e ciรฒ sebbene nellโ€™ordinanza del Gip di oltre 400 pagine non si facesse mai riferimento a possibili contatti con soggetti legati alla criminalitร  organizzataโ€.
E cosรฌ con sentenza numero 03954/2014 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il provvedimento interdittivo โ€œper difetto di istruttoria e di movitazioneโ€.