Di Fabrizio Gentile
Non si puรฒ fermare unโazienda che fattura milioni di euro e dร lavoro a centinaia di persone solo per un automatismo per il quale, se il titolare dellโazienda รจ coinvolto in unโinchiesta giudiziaria, per il solo fatto che la materia di quellโindagine sia di interesse delle mafie โ nel senso piรน generale del termine โ allora deve essere esclusa dagli appalti pubblici senza ulteriori verifiche e senza la certezza dellโinfiltrazione mafiosa.
Un concetto che abbiamo giร approfondito nellโedizione di ieri in un articolo a firma di Sergio Patti, e che proprio oggi trova conferma nella decisione del Tar del Lazio che ha annullato il provvedimento interdittivo antimafia nei confronti di Manlio Cerroni, il re delle discariche, e della sia azienda madre, la Colari.
La vicenda
Dopo lโarresto di Manlio Cerroni e lโesplosione dellโinchiesta su Malagrotta, il Prefetto ha ritenuto che sussisteva la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti del Colari (Consorzio Laziale Rifiuti) e delle societร ad esso riconducibili. Per questo ha emanato lโinterdittiva, che in poche parole vuol dire il blocco di qualsiasi possibilitร di rapporti contrattuali (leggasi appalti) con la pubblica amministrazione. I legali della Colari, perรฒ, hanno fatto ricorso al Tar, che nella seduta del 23 luglio ha accolto le rimostranze della Colari e annullato lโinterdittiva. Secondo i giudici amministrativi, pur essendo vero che sia sufficiente il tentativo di infiltrazione avente lo scopo di condizionare le scelte dellโimpresa โ tanto piรน nella tipologia delle cosiddette ecomafie -, va rilevato come nelle oltre 400 pagine relative allโinchiesta su Malagrotta non sia mai evidenziato alcun aggancio con la mafia o contatto con esponenti mafiosi.
Mani libere
Le informative antimafia โ spiegano i magistrati in sentenza โ svolgono l funzione di anticipare la soglia dellโautotutela amministrativa per prevenire possibili ingerenze da parte delle organizzazioni criminali nelle attivitร delle pubbliche amministrazioni. Proprio per lโesigenza di prevenire la soglia delle tutele non รจ richiesto lโaccertamento di responsabilitร penali in capo ai titolari dellโimpresa sospettata, ma รจ sufficiente che dalle informazioni acquisite tramite gli organi di polizia emerga un quadro indiziario dal quale traspaiano forme di collegamento tra lโimpresa e la criminalitร organizzata. Detta cosรฌ, basta unโinchiesta per fermare unโintera azienda; ed รจ proprio ciรฒ che sta accadendo in Italia su molti versanti, dove il potere dei magistrati รจ ormai ampiamente al di fuori dei confini della norma ma si inerpica pericolosamente sullโinterpretazione non tanto del testo giuridico quanto delle situazioni ambientali. Il che provoca una sorta di onnipotenza giuridica che spesso incide pesantemente sulla vita stressa delle aziende.
Lโannullamento
Lโinformativa antimafia comporta dunque effetti gravissimi che incidono sulla libertร dโimpresa. Ecco perchรฉ i giudici del Tar hanno sottolineato che โnon puรฒ essere disposta in via โautomaticaโ senza esaminare compiutamente i comportamenti, le cointeressenze, i contatti e tutti quegli altri elementi sulla base dei quali si puรฒ fondare il giudizio di sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosaโ. Il Prefetto deve dunque verificare, prima di adottare il provvedimento, lโesistenza della concreta possibilitร di interferenze mafiose. Lโinterdittiva non puรฒ e non deve essere disposta basandosi solo su congetture. Nel caso di Cerroni, il provvedimento รจ stato adottato basandosi solo sul provvedimento del giudice penale, senza lo svolgimento di alcuna istruttoria, e ciรฒ sebbene nellโordinanza del Gip di oltre 400 pagine non si facesse mai riferimento a possibili contatti con soggetti legati alla criminalitร organizzataโ.
E cosรฌ con sentenza numero 03954/2014 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il provvedimento interdittivo โper difetto di istruttoria e di movitazioneโ.