C’è anche del buono nell’emergenza. E lo Stato potrà approfittarne. Assunzioni sprint dei medici, telelavoro e iter più snelli. Molte misure straordinarie andrebbero rese ordinarie

Siamo sicuri che la normativa prodotta ai tempi del Coronavirus debba cessare con la fine dell’emergenza? Il diritto dell’emergenza Covid-19 è davvero adatto solo a governare quella calamità sanitaria o può costituire, semmai, un modello giuridico per gestire l’ordinaria amministrazione italiana? Che rapporto c’è tra emergenza (straordinaria) ed efficienza (ordinaria)? Il dubbio, e l’alternativa proposta, possono apparire assai paradossali ma, se si riflette bene, il diritto dell’emergenza può rappresentare, almeno per alcuni suoi cardini, il diritto amministrativo dell’efficienza e non solo dell’emergenza. Riflettiamo sui provvedimenti assunti dal Governo.

Veloce assunzione di medici (specializzandi o solo laureati) e rideterminazione del fabbisogno di personale sanitario (in barca a statistiche superate), limitazione del regime di incompatibilità delle professioni pubbliche, impiego del telelavoro per la quasi totalità dei dipendenti di grandi aziende pubbliche e private, anche senza accordo sindacale o individuale, procedure di acquisti di beni e servizi in deroga alle normali procedure contenute nel Codice dei contratti pubblici (divenuto, nella prassi, manuale per conseguire la “patente di moralità pubblica”), individuazione selettiva dei servizi pubblici davvero essenziali, accantonamento del sindacalismo, attenuamento della contrapposizione tra pubblico e privato nella gestione del Servizio sanitario nazionale, demitizzazione della privacy: sono questi alcuni dei principi che si traggono dal decreto-legge 14 del 2020 e dai Dpcm (dell’8 e 9 marzo 2020) pubblicati in questi giorni.

E ciò senza dire del superamento dei limiti finanziari europei, condivisibile almeno per le spese di investimento e di ammodernamento del Paese (meno per quelle di tipo assistenzialistico nascoste sotto la veste dell’emergenza). A parte le limitazioni della libertà personale (legate esclusivamente alla durata dell’emergenza e non tollerabili oltre), il diritto dell’emergenza Coronavirus contiene in sé il nucleo delle norme da rendere ordinarie, anche quando sarà terminata la pandemia. Se ogni qualvolta si debba raggiungere un risultato in tempi brevi è necessario derogare alla normativa ordinaria, la risposta può essere una sola: quella normativa è inadatta a disciplinare la vita associata e l’attività degli uffici pubblici, anche oltre l’emergenza.

Pensiamo solo agli acquisti dei ventilatori per la terapia intensiva e sub-intensiva effettuati dalla Consip in soli 4 giorni. Come è stato possibile? Non solo grazie ad impegno e senso civico, ma prima ancora in deroga alle procedure ordinarie, anche di quelle più “ardite” (come le procedure di c.d. somma urgenza, pur già previste dal Codice dei contratti). Visto che l’ordinamento italiano accoglie non solo il principio di imparzialità ma quello del buon andamento, i principi dell’efficacia e dell’efficienza rappresentano valori ugualmente elevati rispetto ai quali valutare la bontà delle norme poste, spesso, ad esclusiva tutela della “imparzialità”, così come della frenante “privacy” e dell’ostruzionistico sindacalismo.
L’autore è Professore ordinario (abilitato) in Diritto amministrativo