Per quanto siano rispettabili – non condivise da chi scrive – le argomentazioni di Luciana Segre ed Erri De Luca, il dibattito terminologico che ha accompagnato le fasi iniziali del conflitto a Gaza è ormai superato dalla realtà dei fatti e dal progressivo e chiaro posizionamento delle istituzioni internazionali. Occorre affrontare i fatti con onestà intellettuale e rigore giuridico: chiamare con il loro nome gli atti compiuti è un imperativo morale e pragmatico, non una scelta ideologica. A Gaza è in atto un genocidio. L’analisi non può limitarsi a formule retoriche o a semplificazioni politiche. Secondo i criteri stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948), il genocidio non si esaurisce nello sterminio diretto, ma include anche atti volti a “infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per provocare la sua distruzione fisica, in tutto o in parte”. Applicando questa definizione ai fatti documentati a Gaza, emergono elementi che corrispondono a tali fattispecie: demolizione sistematica di infrastrutture civili, distruzione di ospedali e scuole, compromissione degli impianti idrici e agricoli, e un blocco degli aiuti che ha trasformato la carenza di risorse in uno strumento di pressione. Le conseguenze pratiche di queste azioni non sono limitate al triste conto delle vittime civili immediatamente colpite dai bombardamenti. Provvedimenti che rendono inabitabile un territorio, interrompono l’accesso alle cure mediche, impediscono l’approvvigionamento alimentare e idrico e distruggono i mezzi di sussistenza configurano un tentativo sistematico di compromettere la capacità di sopravvivenza di un gruppo umano. L’uso della fame, della sete e della negazione dei soccorsi come leve di guerra è espressamente contemplato dalla giurisprudenza internazionale come condotta idonea a provocare la distruzione fisica di un gruppo. Siamo di fronte ad un genocidio. Ciò che distingue il genocidio da altri crimini gravi è il dolus specialis, l’intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Pur essendo storicamente difficile da provare, nel caso di Gaza tale intento è stato dichiarato in termini pubblici e reiterati da esponenti politici e militari, nonché espresso attraverso pratiche operative coerenti con quelle dichiarazioni.
Commenti deumanizzanti, invocazioni all’annientamento di presunti nemici “nella totalità” e richiami alla responsabilità collettiva di intere popolazioni non sono mere espressioni retoriche isolate, ma segnali che, valutati insieme alle azioni sul terreno, assumono rilevanza probatoria. Studi storici e analisi di esperti internazionali corroborano questa interpretazione. Storici come Omer Bartov hanno evidenziato come il linguaggio deumanizzante si traduca spesso in prassi militari sistematiche. Rapporti di organi delle Nazioni Unite e di commissioni indipendenti hanno documentato pratiche che appaiono mirate a interrompere la continuità biologica e sociale del popolo palestinese a Gaza. Organizzazioni di diritti umani dalla consolidata prudenza metodologica, come Amnesty International e Human Rights Watch, hanno pubblicato dossier dettagliati che delineano la intenzionalità di alcuni atti e la loro incidenza sistemica contro la popolazione civile. Anche il percorso della giustizia internazionale, pur lento, ha tracciato indicazioni significative. La Corte Internazionale di Giustizia ha ritenuto “plausibili” le accuse di genocidio avanzate dal Sudafrica e ha imposto misure cautelari che tuttavia sono state progressivamente disattese. Più Stati hanno chiesto un intervento giudiziario o si sono formalmente schierati a sostegno delle indagini, alimentando un quadro istituzionale che richiede un esame rigoroso e imparziale delle responsabilità. Riconoscere che quanto avviene a Gaza possiede elementi costitutivi del genocidio non equivale a negare il diritto alla sicurezza di Israele né a sminuire le atrocità subite dai civili israeliani il 7 ottobre, che rimangono crimini di cui va chiesta e perseguita la responsabilità. Significa, piuttosto, affermare che nessuna legittima esigenza di difesa può giustificare lo sradicamento intenzionale e la distruzione pianificata di un intero gruppo umano. La distinzione è cruciale per applicare correttamente il diritto internazionale e per proteggere sia il principio di sicurezza sia il principio di umanità. La comunità internazionale è chiamata a una scelta che avrà conseguenze profonde e durature. Voltarsi dall’altra parte o rifugiarsi nella vaga “complessità geopolitica” equivale a favorire la normalizzazione dell’orrore. Un riconoscimento accurato dei fatti, accompagnato da azioni concrete — istruttorie indipendenti, sanzioni mirate, interventi umanitari protetti e misure di prevenzione — è il primo passo per fermare la catastrofe, assicurare responsabilità e preservare il tessuto del diritto internazionale e della dignità umana.
Vincenzo Musacchio, Professore di strategie di contrasto della criminalità organizzata, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies, Rutgers University, Newark (USA)