La decisione della giudice per le indagini preliminari di Milano, Tiziana Landoni, di non convalidare il fermo di Youssef Siher e di disporne la liberazione si colloca, sulla base degli elementi riportati, tra le garanzie previste dal codice di procedura penale e dai principi costituzionali. Nel nostro ordinamento la libertà personale è un diritto fondamentale, tutelato dall’articolo 13 della Costituzione. Per questo, il fermo d’indiziato di delitto disposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 384 del codice di procedura penale è una misura eccezionale, consentita soltanto alla presenza dei presupposti stabiliti dalla legge. A mio avviso, la mancata convalida e il conseguente rilascio sono coerenti con tali garanzie.
Dagli atti, per come descritti, non emergerebbero elementi sufficienti a dimostrare un pericolo concreto e attuale di fuga. A differenza dell’arresto in flagranza, il fermo richiede non soltanto gravi indizi di colpevolezza, ma anche che vi siano specifiche ragioni per ritenere che l’indagato possa sottrarsi alla giustizia. Il rischio non può essere presunto in astratto: deve fondarsi su circostanze concrete e riferite alla persona interessata. Nel valutare la posizione di Siher, la Gip avrebbe ritenuto insussistente questo presupposto. La residenza regolare, i legami familiari, l’attività lavorativa e il fatto che sia nato in Italia sono elementi che, secondo la ricostruzione riportata, depongono contro l’ipotesi del pericolo di fuga.
Anche gli spostamenti effettuati nei giorni precedenti sarebbero stati considerati dal giudice elementi non sufficienti, da soli, a dimostrare l’intenzione di sottrarsi alle autorità. Il controllo del giudice sulle misure restrittive serve proprio a verificare, in modo imparziale, la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria e della pubblica accusa. Il fermo non può essere utilizzato come forma anticipata di punizione né come strumento di gestione dell’ordine pubblico. Se i presupposti previsti dalla legge non sono integrati e sostenuti da elementi concreti, il giudice è tenuto a negare la convalida e a disporre la liberazione, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra misura cautelare.
Caso Siher, decisione inappuntabile della Gip in punta di diritto
Tra gli elementi richiamati dall’accusa figurerebbe anche il rifiuto di fornire le credenziali per sbloccare il telefono durante la perquisizione. Secondo quanto riferito, la giudice avrebbe considerato tale condotta, di per sé, neutra: il rifiuto non può essere automaticamente interpretato come prova della volontà di fuggire. La sua valutazione deve avvenire nel rispetto delle garanzie difensive e senza attribuirgli, in assenza di nuovi elementi, un significato univoco. La mancata convalida, dunque, non costituisce un’anomalia, ma rappresenta la corretta applicazione delle garanzie del giusto processo. In un ordinamento fondato sul rispetto della libertà personale, una misura restrittiva è legittima soltanto quando ricorrono tutti i requisiti previsti dalla legge.
A mio avviso, inoltre, non sussisterebbero elementi sufficienti per riconoscere la finalità di terrorismo. Nel nostro ordinamento questa qualificazione non può essere applicata in modo estensivo o generico: richiede la verifica di presupposti rigorosi, sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo. Nell’esaminare i messaggi e i contenuti diffusi attraverso la chat Telegram e la pagina “Movimento 17 ottobre”, di cui Siher era amministratore, la Gip avrebbe rilevato che l’indagato promuoveva forme di mobilitazione, dissenso e disobbedienza civile contro le politiche governative. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, quei testi non prospettavano il ricorso alla violenza né contenevano riferimenti idonei a dimostrare una volontà di sovvertire l’ordine democratico. La configurazione di un delitto con finalità di terrorismo richiede condotte che, per natura e contesto, siano idonee a provocare un grave danno al Paese e siano dirette, tra l’altro, a intimidire la popolazione o a costringere i poteri pubblici a compiere o omettere determinati atti.
La giudice avrebbe ritenuto che le espressioni e le iniziative contestate non presentassero una capacità offensiva di tale portata e non fossero finalizzate a diffondere il terrore o a condizionare gli organi istituzionali. Una critica politica aspra o una forte opposizione alle decisioni del Governo non equivale, di per sé, a un atto eversivo o terroristico. Anche espressioni come “dichiarazione di guerra” a un “presente infame” devono essere valutate nel loro contesto e non possono essere automaticamente riferite alle istituzioni o interpretate come manifestazione d’intenti violenti. Secondo questa ricostruzione, l’esclusione dell’aggravante della finalità di terrorismo avrebbe inciso sulla valutazione complessiva dei presupposti della misura. La decisione della Gip appare quindi riconducibile all’applicazione dei criteri di legge e alla necessità di fondare ogni restrizione della libertà personale su elementi concreti e giuridicamente adeguati.
*Vincenzo Musacchio è Professore di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS), Rutgers University of Newark (USA)