Mentre l’attenzione dell’opinione pubblica veniva assorbita dalle polemiche seguite al vertice del G7 di Évian, una decisione destinata ad avere conseguenze potenzialmente storiche per il futuro del conflitto in Ucraina è passata quasi sotto silenzio. Eppure si tratta di una pronuncia che interviene su uno dei nodi più delicati dell’ordine internazionale contemporaneo: il rapporto tra la necessità di perseguire i responsabili dei più gravi crimini internazionali e l’esigenza di costruire percorsi credibili per la cessazione delle guerre. Così, mentre Zelensky lasciava Évian rassicurato dagli impegni assunti dai leader del G7 a sostegno dell’integrità territoriale dell’Ucraina, del rafforzamento dell’assistenza militare e dell’intensificazione della pressione sulla Federazione Russa, e mentre Trump, dopo una fase di apparente allineamento, tornava ad offendere gli europei e ad attaccare perfino la presidente del Consiglio italiana per non aver sostenuto la sua avventuristica iniziativa militare contro l’Iran, quasi contemporaneamente la Corte penale internazionale dell’Aja offriva una ben più significativa opportunità alla causa della pace. Con la decisione n. ICC-01/22 del 9 giugno 2026, la Camera preliminare II della Corte penale internazionale, presieduta dal giudice italiano Rosario Aitala e composta dai giudici Sergio G. Ugalde Godínez e Haykel Ben Mahfoudh, ha infatti definito per la prima volta le condizioni entro cui può essere affrontata la partecipazione di Vladimir Putin a una conferenza di pace formalmente organizzata sotto l’egida delle Nazioni Unite senza che ciò comporti automaticamente l’esecuzione immediata del mandato di arresto emesso nei suoi confronti. La Camera preliminare ha riaffermato che il mandato di arresto emesso il 17 marzo 2023 per il coinvolgimento nella deportazione e nel trasferimento illegale di minori ucraini verso la Federazione Russa conserva piena efficacia. Ha ribadito che gli obblighi di cooperazione previsti dagli articoli 27 e 89 dello Statuto di Roma restano integralmente operativi: l’Italia lo ricordi perché non si ripeta un altro ‘caso Almasri’. Ha confermato che nessuna carica pubblica, neppure quella di capo di Stato, può trasformarsi in uno scudo contro l’accertamento delle responsabilità per i più gravi crimini internazionali.
La pronuncia si colloca infatti nel solco della giurisprudenza già sviluppata dalla Corte nei procedimenti riguardanti l’ex presidente sudanese Omar al-Bashir e riafferma uno dei principi fondanti della giustizia penale internazionale: davanti ai crimini che offendono l’intera umanità non possono esistere privilegi personali, immunità politiche o ragioni di Stato capaci di neutralizzare il diritto. Per questo la decisione del 9 giugno assume una portata che va ben oltre il caso concreto. Per troppo tempo la giustizia internazionale è stata accusata di ostacolare la diplomazia, sostenendo che l’esistenza di un mandato di arresto nei confronti di un capo di Stato rendesse impossibile qualsiasi negoziato, trasformando il diritto in un ostacolo alla pace. Si è costruita artificialmente una contrapposizione tra due valori che invece appartengono alla medesima architettura della convivenza internazionale. La Corte ha dimostrato che questa contrapposizione è solo nella testa dei detrattori della giustizia internazionale. La pace non può essere costruita contro la giustizia, e la stessa la giustizia può aiutare a rendere possibile la cessazione di una guerra.
Finalità superiori
È all’interno di questa prospettiva che la Camera preliminare ha valorizzato gli strumenti già presenti nello Statuto di Roma. Richiamando il principio della kompetenz-kompetenz, che attribuisce alla Corte il potere di pronunciarsi sulla propria giurisdizione, e utilizzando il meccanismo previsto dall’articolo 97 relativo ai problemi di esecuzione, i giudici hanno riconosciuto che possono esistere situazioni eccezionali nelle quali si determini una tensione tra gli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma e le finalità superiori perseguite dalla Carta delle Nazioni Unite in materia di pace e sicurezza collettiva. Tuttavia, tale tensione non può essere risolta unilateralmente dagli Stati: non spetta ai governi per ‘convenienza politica’ decidere quando applicare o non applicare un mandato di arresto. Non è possibile subordinare il diritto ai rapporti di forza. Occorre che siano soddisfatte due condizioni. La prima: l’unica sede nella quale la questione può essere valutata è la Corte stessa, nell’ambito di un processo di consultazione rigorosamente disciplinato e limitato a circostanze eccezionali. La seconda: la Corte riconosce insopprimibile la centralità delle Nazioni Unite. Soltanto una conferenza di pace formalmente organizzata sotto egida Onu può giustificare l’attivazione di tale meccanismo di valutazione. Non generiche iniziative diplomatiche, non tavoli informali e mediazioni condizionate da ‘comitati d’affari’. Si potrà riconoscere valido e legale solo un processo incardinato nelle istituzioni multilaterali cui la comunità internazionale ha affidato il compito di garantire la sicurezza collettiva, secondo i principi universali della Carta delle Nazioni Unite. L’istanza all’origine della decisione è stata presentata da uno Stato Parte rimasto riservato, ma che si ritiene possa essere la Svizzera o l’Austria, due Paesi che negli ultimi anni hanno manifestato disponibilità a ospitare colloqui di pace rispettivamente a Ginevra e Vienna. Entrambe rappresentano una tradizione diplomatica profondamente radicata nella cultura europea della neutralità, della mediazione e della composizione pacifica delle controversie. Da questo punto di vista la decisione della Corte costituisce anche una straordinaria opportunità politica per l’Europa. Cade infatti una delle principali argomentazioni utilizzate per giustificare l’assenza di negoziati credibili. Cade l’affermazione secondo cui il mandato di arresto emesso dalla Corte avrebbe reso impossibile qualsiasi incontro diretto con il presidente russo in territorio appartenente all’area dello Statuto di Roma. La Corte ha dimostrato che un percorso giuridico esiste e che può essere attivato senza sacrificare i principi della giustizia internazionale. Si deve insistere su una reale volontà di negoziare: le condizioni per avviare un confronto credibile sotto l’autorità delle Nazioni Unite oggi sono più solide di quanto non fossero ieri. Naturalmente negoziare non significa accettare le condizioni del più forte. Non significa riconoscere preventivamente annessioni territoriali imposte con la violenza: La pace non può essere costruita sulla consacrazione della forza. Una conferenza internazionale alle Nazioni Unite dovrebbe ora essere promossa dall’Europa su obiettivi chiari e immediati: il cessate il fuoco, la protezione delle popolazioni civili, lo scambio dei prigionieri, il ritorno dei minori deportati e l’apertura di un autentico percorso negoziale sulle questioni più controverse che alimentano il conflitto.
Il monito di nietzsche
Questa prospettiva assume un significato ancora più profondo se si guarda alla tragedia vissuta dall’Ucraina ma anche guardando con preoccupazione all’attuale escalation del conflitto. Il Paese ha subito distruzioni immense, migliaia di vittime civili, milioni di sfollati e ferite profondissime nel proprio tessuto umano e sociale. Nessuno può dimenticare le responsabilità originarie di chi ha dato avvio alla guerra. Tuttavia, il futuro europeo dell’Ucraina passa anche attraverso la capacità di mantenere ferma la fedeltà ai principi del diritto internazionale umanitario che impongono di non coinvolgere la popolazione civile anche per gli attacchi dell’Ucraina in territorio russo. È una distinzione difficile da preservare quando una nazione combatte per la propria sopravvivenza. Ma è proprio nelle prove più dure che si misura la forza morale di un popolo. L’Europa, alla quale l’Ucraina guarda come spazio politico e comunità di valori, non può rinunciare a ricordare che la difesa della libertà deve procedere insieme alla difesa del diritto umanitario. Torna inevitabilmente alla mente il monito di Nietzsche: chi combatte i mostri deve guardarsi dal diventare egli stesso un mostro.
Non c’è pace senza giustizia
In questo quadro acquista un valore ancora più forte la decisione del 9 giugno della Corte penale dell’Aja che in sostanza ha richiamato il principio che ha accompagnato sin dall’origine la nascita della giustizia penale internazionale moderna: “Non c’è Pace senza Giustizia”. Sotto quella formula a Roma, il 17 luglio 1998, partì dal Colosseo una grande fiaccolata promossa dal movimento globale per la giustizia internazionale che convinse le delegazioni ancora esitanti a lasciare gli alberghi per raggiungere la sede della Fao e ad approvare definitivamente il trattato che avrebbe dato vita alla Corte penale internazionale: lo Statuto di Roma. Fu uno dei momenti più alti della costruzione di un ordine internazionale fondato sul diritto dopo le tragedie del Novecento e l’eredità dei processi di Norimberga. Fu l’affermazione dell’idea che i crimini più gravi non appartengono soltanto alle vittime dirette o agli Stati coinvolti, ma offendono l’intera umanità e richiedono per questo una risposta fondata sulla responsabilità individuale e sulla giurisdizione internazionale. È una memoria che i leader politici in Italia e in Europa hanno il dovere di preservare con orgoglio, per dare ora la parola alla diplomazia. L’Europa oggi dispone finalmente di uno strumento giuridico e politico per promuovere una conferenza internazionale di pace credibile, sotto l’autorità delle Nazioni Unite, senza rinunciare a nessuno dei principi su cui si fonda l’ordine internazionale liberale. Sostenere la pace come semplice auspicio non basta più: si passi a fatti compiuti, affinché essa possa diventare finalmente possibile.
Maurizio Delli Santi, Membro dell’International Law Association