Mentre lโattenzione dellโopinione pubblica veniva assorbita dalle polemiche seguite al vertice del G7 di รvian, una decisione destinata ad avere conseguenze potenzialmente storiche per il futuro del conflitto in Ucraina รจ passata quasi sotto silenzio. Eppure si tratta di una pronuncia che interviene su uno dei nodi piรน delicati dellโordine internazionale contemporaneo: il rapporto tra la necessitร di perseguire i responsabili dei piรน gravi crimini internazionali e lโesigenza di costruire percorsi credibili per la cessazione delle guerre. Cosรฌ, mentre Zelensky lasciava รvian rassicurato dagli impegni assunti dai leader del G7 a sostegno dellโintegritร territoriale dellโUcraina, del rafforzamento dellโassistenza militare e dellโintensificazione della pressione sulla Federazione Russa, e mentre Trump, dopo una fase di apparente allineamento, tornava ad offendere gli europei e ad attaccare perfino la presidente del Consiglio italiana per non aver sostenuto la sua avventuristica iniziativa militare contro lโIran, quasi contemporaneamente la Corte penale internazionale dellโAja offriva una ben piรน significativa opportunitร alla causa della pace. Con la decisione n. ICC-01/22 del 9 giugno 2026, la Camera preliminare II della Corte penale internazionale, presieduta dal giudice italiano Rosario Aitala e composta dai giudici Sergio G. Ugalde Godรญnez e Haykel Ben Mahfoudh, ha infatti definito per la prima volta le condizioni entro cui puรฒ essere affrontata la partecipazione di Vladimir Putin a una conferenza di pace formalmente organizzata sotto lโegida delle Nazioni Unite senza che ciรฒ comporti automaticamente lโesecuzione immediata del mandato di arresto emesso nei suoi confronti. La Camera preliminare ha riaffermato che il mandato di arresto emesso il 17 marzo 2023 per il coinvolgimento nella deportazione e nel trasferimento illegale di minori ucraini verso la Federazione Russa conserva piena efficacia. Ha ribadito che gli obblighi di cooperazione previsti dagli articoli 27 e 89 dello Statuto di Roma restano integralmente operativi: lโItalia lo ricordi perchรฉ non si ripeta un altro โcaso Almasriโ. Ha confermato che nessuna carica pubblica, neppure quella di capo di Stato, puรฒ trasformarsi in uno scudo contro lโaccertamento delle responsabilitร per i piรน gravi crimini internazionali.
La pronuncia si colloca infatti nel solco della giurisprudenza giร sviluppata dalla Corte nei procedimenti riguardanti lโex presidente sudanese Omar al-Bashir e riafferma uno dei principi fondanti della giustizia penale internazionale: davanti ai crimini che offendono lโintera umanitร non possono esistere privilegi personali,ย immunitร politiche o ragioni di Stato capaci di neutralizzare il diritto. Per questo la decisione del 9 giugno assume una portata che va ben oltre il caso concreto. Per troppo tempo la giustizia internazionale รจ stata accusata di ostacolare la diplomazia, sostenendo che lโesistenza di un mandato di arresto nei confronti di un capo di Stato rendesse impossibile qualsiasi negoziato, trasformando il diritto in un ostacolo alla pace. Si รจ costruita artificialmente una contrapposizione tra due valori che invece appartengono alla medesima architettura della convivenza internazionale. La Corte ha dimostrato che questa contrapposizione รจ solo nella testa dei detrattori della giustizia internazionale. La pace non puรฒ essere costruita contro la giustizia, e la stessa la giustizia puรฒ aiutare a rendere possibile la cessazione di una guerra.
Finalitร superiori
ร allโinterno di questa prospettiva che la Camera preliminare ha valorizzato gli strumenti giร presenti nello Statuto di Roma. Richiamando il principio della kompetenz-kompetenz, che attribuisce alla Corte il potere di pronunciarsi sulla propria giurisdizione, e utilizzando il meccanismo previsto dallโarticolo 97 relativo ai problemi di esecuzione, i giudici hanno riconosciuto che possono esistere situazioni eccezionali nelle quali si determini una tensione tra gli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma e le finalitร superiori perseguite dalla Carta delle Nazioni Unite in materia di pace e sicurezza collettiva. Tuttavia, tale tensione non puรฒ essere risolta unilateralmente dagli Stati: non spetta ai governi per โconvenienza politicaโ decidere quando applicare o non applicare un mandato di arresto. Non รจ possibile subordinare il diritto ai rapporti di forza. Occorre che siano soddisfatte due condizioni. La prima: lโunica sede nella quale la questione puรฒ essere valutata รจ la Corte stessa, nellโambito di un processo di consultazione rigorosamente disciplinato e limitato a circostanze eccezionali. La seconda: la Corte riconosce insopprimibile la centralitร delle Nazioni Unite. Soltanto una conferenza di pace formalmente organizzata sotto egida Onu puรฒ giustificare lโattivazione di tale meccanismo di valutazione. Non generiche iniziative diplomatiche, non tavoli informali e mediazioni condizionate da โcomitati dโaffariโ. Si potrร riconoscere valido e legale solo un processo incardinato nelle istituzioni multilaterali cui la comunitร internazionale ha affidato il compito di garantire la sicurezza collettiva, secondo i principi universali della Carta delle Nazioni Unite. Lโistanza allโorigine della decisione รจ stata presentata da uno Stato Parte rimasto riservato, ma che si ritiene possa essere la Svizzera o lโAustria, due Paesi che negli ultimi anni hanno manifestato disponibilitร a ospitare colloqui di pace rispettivamente a Ginevra e Vienna. Entrambe rappresentano una tradizione diplomatica profondamente radicata nella cultura europea della neutralitร , della mediazione e della composizione pacifica delle controversie. Da questo punto di vista la decisione della Corte costituisce anche una straordinaria opportunitร politica per lโEuropa. Cade infatti una delle principali argomentazioni utilizzate per giustificare lโassenza di negoziati credibili. Cade lโaffermazione secondo cui il mandato di arresto emesso dalla Corte avrebbe reso impossibile qualsiasi incontro diretto con il presidente russo in territorio appartenente allโarea dello Statuto di Roma. La Corte ha dimostrato che un percorso giuridico esiste e che puรฒ essere attivato senza sacrificare i principi della giustizia internazionale. Si deve insistere su una reale volontร di negoziare: le condizioni per avviare un confronto credibile sotto lโautoritร delle Nazioni Unite oggi sono piรน solide di quanto non fossero ieri. Naturalmente negoziare non significa accettare le condizioni del piรน forte. Non significa riconoscere preventivamente annessioni territoriali imposte con la violenza: La pace non puรฒ essere costruita sulla consacrazione della forza. Una conferenza internazionale alle Nazioni Unite dovrebbe ora essere promossa dallโEuropa su obiettivi chiari e immediati: il cessate il fuoco, la protezione delle popolazioni civili, lo scambio dei prigionieri, il ritorno dei minori deportati e lโapertura di un autentico percorso negoziale sulle questioni piรน controverse che alimentano il conflitto.
Il monito di nietzsche
Questa prospettiva assume un significato ancora piรน profondo se si guarda alla tragedia vissuta dallโUcraina ma anche guardando con preoccupazione allโattuale escalation del conflitto. Il Paese ha subito distruzioni immense, migliaia di vittime civili, milioni di sfollati e ferite profondissime nel proprio tessuto umano e sociale. Nessuno puรฒ dimenticare le responsabilitร originarie di chi ha dato avvio alla guerra. Tuttavia, il futuro europeo dellโUcraina passa anche attraverso la capacitร di mantenere ferma la fedeltร ai principi del diritto internazionale umanitario che impongono di non coinvolgere la popolazione civile anche per gli attacchi dellโUcraina in territorio russo. ร una distinzione difficile da preservare quando una nazione combatte per la propria sopravvivenza. Ma รจ proprio nelle prove piรน dure che si misura la forza morale di un popolo. LโEuropa, alla quale lโUcraina guarda come spazio politico e comunitร di valori, non puรฒ rinunciare a ricordare che la difesa della libertร deve procedere insieme alla difesa del diritto umanitario. Torna inevitabilmente alla mente il monito di Nietzsche: chi combatte i mostri deve guardarsi dal diventare egli stesso un mostro.
Non cโรจ pace senza giustizia
In questo quadro acquista un valore ancora piรน forte la decisione del 9 giugno della Corte penale dellโAja che in sostanza ha richiamato il principio che ha accompagnato sin dallโorigine la nascita della giustizia penale internazionale moderna: โNon cโรจ Pace senza Giustiziaโ. Sotto quella formula a Roma, il 17 luglio 1998, partรฌ dal Colosseo una grande fiaccolata promossa dal movimento globale per la giustizia internazionale che convinse le delegazioni ancora esitanti a lasciare gli alberghi per raggiungere la sede della Fao e ad approvare definitivamente il trattato che avrebbe dato vita alla Corte penale internazionale: lo Statuto di Roma. Fu uno dei momenti piรน alti della costruzione di un ordine internazionale fondato sul diritto dopo le tragedie del Novecento e lโereditร dei processi di Norimberga. Fu lโaffermazione dellโidea che i crimini piรน gravi non appartengono soltanto alle vittime dirette o agli Stati coinvolti, ma offendono lโintera umanitร e richiedono per questo una risposta fondata sulla responsabilitร individuale e sulla giurisdizione internazionale. ร una memoria che i leader politici in Italia e in Europa hanno il dovere di preservare con orgoglio, per dare ora la parola alla diplomazia. LโEuropa oggi dispone finalmente di uno strumento giuridico e politico per promuovere una conferenza internazionale di pace credibile, sotto lโautoritร delle Nazioni Unite, senza rinunciare a nessuno dei principi su cui si fonda lโordine internazionale liberale. Sostenere la pace come semplice auspicio non basta piรน: si passi a fatti compiuti, affinchรฉ essa possa diventare finalmente possibile.
Maurizio Delli Santi, Membro dellโInternational Law Association