Nel 2018 il Viminale ha respinto sei domande di richiesta d’asilo su dieci. Due le cause: mancanza dei requisiti o assenza del richiedente

Nel 2018 respinte sei domande di richiesta d'asilo su dieci

Dal 1 gennaio al 15 giugno di quest’anno solo il 7% di richiedenti asilo – poco più di 3mila persone – si è visto riconosciuto lo status di rifugiato sulle 44.233 domande il cui iter di esame e’ stato concluso dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Dai dati aggiornati del Viminale emerge inoltre che al 4% di coloro che hanno presentato richiesta e’ stata concessa la protezione sussidiaria e al 28% il permesso umanitario. Ben il 61% delle domande sono state invece respinte: o per mancanza di requisiti o perché’ chi ha presentato la richiesta e’ risultato irreperibile. Nei primi cinque mesi e mezzo dell’anno, inoltre, sono state presentate ulteriori 31.367 domande d’asilo: al 15 giugno, dunque, le commissioni nazionali per il diritto d’asilo avevano 133.815 pratiche da trattare.

Nel 2017 le commissioni territoriali hanno concluso l’iter su 81.527 domande: l’8% dei richiedenti si e’ visto riconoscere lo status di rifugiato, il 10% la protezione sussidiaria, il 25% un permesso umanitario e il 57% un diniego. Il Viminale ha poi reso noti i dati degli ultimi 13 anni: a partire dal 21 aprile del 2005 sono state presentate complessivamente 610.808 domande di asilo e le commissioni hanno adottato una decisione su 476.993 domande. A 36.588 persone (il 7%), e’ stato riconosciuto lo status di rifugiato, a 61.866 (13%) la protezione sussidiaria e a 123.654 la protezione umanitaria (26%). Una domanda su due – 254.885, il 54% – e’ invece stata respinta.

Per ottenere lo status di rifugiato occorre dimostrare un fondato timore di subire nel proprio Paese una persecuzione personale in base alla Convenzione di Ginevra. La protezione sussidiaria si ottiene invece quando il richiedente dimostra il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo Paese di origine. Il permesso di soggiorno umanitario, infine, si ha quando pur non essendoci gli estremi per la protezione internazionale, si rilevano “gravi motivi di carattere umanitario” a carico del richiedente asilo.

Attualmente sono 20 le Commissioni territoriali e 30 le Sezioni. Durante la procedura di riconoscimento delle protezione internazionale il richiedente ha diritto a rimanere sul territorio dello Stato.