Tra sicurezza e libertà fondamentali, lo Stato di diritto impone un equilibrio

L’ordine pubblico va tutelato, ma non configura un valore assoluto. La necessità di sicurezza non può prevalere né annullare altri beni.

Tra sicurezza e libertà fondamentali, lo Stato di diritto impone un equilibrio

Nel dibattito giuspubblicistico contemporaneo, il rapporto tra la tutela dell’ordine pubblico, l’esigenza di sicurezza urbana e la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali rappresenta uno dei nodi teorici più complessi e, al contempo, più sensibili sul piano applicativo. La difficoltà dell’argomento deriva dal fatto che le categorie in gioco – “sicurezza”, “ordine pubblico”, “libertà” – non operano in modo autosufficiente, ma interagiscono entro un quadro multilivello di fonti e di garanzie, che include la Costituzione, il diritto dell’Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Per tale ragione, una riduzione della questione a contrapposizioni meramente retoriche rischia di occultare la reale struttura del problema giuridico: non si tratta, infatti, di una dialettica sterile, bensì della ricerca di criteri razionali e costituzionalmente orientati per comporre tensioni inevitabili. Rappresentata impropriamente nei termini di una contrapposizione – secondo cui l’aumento delle tutele securitarie implicherebbe necessariamente una contrazione delle garanzie individuali – questa triade esige in realtà un’analisi improntata ai principi del costituzionalismo democratico moderno. L’assetto costituzionale, infatti, non consacra la sicurezza come valore assoluto e in quanto tale idoneo a degradare automaticamente gli altri beni di rilievo costituzionale.

Piuttosto, colloca la sicurezza in una logica funzionale, in cui essa assume rilevanza proprio perché strumentale all’effettività dell’esercizio dei diritti fondamentali della persona umana. In tale prospettiva, l’ordinamento non legittima la compressione delle libertà come scelta politica incondizionata, ma come evenienza eccezionale, giuridicamente governata e sindacabile. Dalla nostra architettura costituzionale emerge con chiarezza come la sicurezza non costituisca un valore in grado di annullare gli altri beni di rilievo costituzionale. Al contrario, la sicurezza recepisce la propria legittimazione assiologica proprio perché precondizione per l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali quali ad esempio la libertà di circolazione (art. 16 Cost.), la libertà di riunione (art. 17 Cost.), così come altre prerogative costituzionali che presuppongono un ambiente civile nel quale la persona possa agire senza timori di sopraffazione. In altri termini, la sicurezza non “sostituisce” le libertà ma contribuisce a rendere possibile il concreto godimento.

Ciò implica che, anche quando lo Stato interviene per prevenire rischi e disordini, deve farlo entro i confini tracciati dal principio di legalità, di proporzionalità e dalla garanzia giurisdizionale effettiva. La giurisprudenza costituzionale e delle Corti sovranazionali (in particolare la CEDU) ha progressivamente disegnato il principio di proporzionalità come il filtro ermeneutico indefettibile per valutare la legittimità delle limitazioni statali ai diritti di libertà. Tale principio opera come criterio di razionalizzazione delle scelte pubbliche, impedendo che la tutela dell’ordine pubblico si traduca in interventi indeterminati, eccessivi o meramente simbolici.

Sicurezza e libertà, la proporzionalità dell’intervento dello Stato

In questa chiave, la proporzionalità esige una sequenza argomentativa rigorosa: la misura di ordine pubblico deve essere astrattamente idonea a perseguire lo scopo dichiarato; deve essere necessaria, nel senso di non esistano strumenti alternativi parimenti efficaci ma meno compressivi della sfera giuridica dell’individuo; infine, deve essere ragionevole, ossia il bilanciamento tra il sacrificio imposto e il beneficio collettivo perseguito non deve generare un disallineamento inaccettabile tra costi e risultati. La necessità della “prova” di proporzionalità impone dunque il superamento di una rigorosa precondizione: non è sufficiente invocare genericamente esigenze di sicurezza, bensì occorre dimostrare la connessione concreta tra la misura adottata e il rischio che s’intende fronteggiare. In altre parole, l’ordine pubblico non può essere evocato come formula astratta, ma deve essere reso giuridicamente intelligibile e verificabile.

Il requisito dell’effetto di minor incisione, inoltre, comporta che la scelta legislativa e amministrativa debba preferire strumenti meno lesivi quando essi siano idonei a garantire la medesima finalità di tutela. Il sacrificio imposto al diritto individuale non deve essere sproporzionato rispetto al beneficio collettivo perseguito. Tale bilanciamento, tuttavia, non è soltanto un esercizio logico; esso richiede anche una lettura attenta degli effetti sistemici di lungo periodo delle politiche di sicurezza. Nelle democrazie contemporanee, infatti, uno dei fenomeni più problematici osservati negli ultimi decenni riguarda la tendenza alla securitizzazione dell’ordinamento sociale. In tale dinamica, la sicurezza tende a diventare una chiave interpretativa totale, capace di assorbire la complessità dei problemi sociali, urbanistici e perfino economici in una narrazione prevalentemente emergenziale. Ne consegue la creazione frequente di fattispecie e strumenti tipici del diritto penale anche attraverso l’impiego diffuso di misure di prevenzione personali e daspo urbani, talvolta caratterizzati da una struttura che anticipa l’intervento pubblico rispetto alla commissione effettiva di condotte di reato.

Questa scelta comporta il rischio di una flessione delle garanzie tradizionali del giusto processo e del principio di tassatività. Quando la nozione di “ordine pubblico” o “sicurezza” si dilata indefinitamente, si corre il pericolo di trasformare la prevenzione in una forma di sanzione anticipata, fondata su meri giudizi di sospetto o di pericolosità sociale presunta. In tali scenari, l’effettiva tutela giurisdizionale può essere indebolita, mentre l’individuo è collocato in una posizione di vulnerabilità giuridica che incide su diritti e libertà anche prima dell’accertamento di un fatto penalmente rilevante. Le conseguenze non sono limitate al piano strettamente processuale: esse incidono sulla coesione democratica, sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e, più in generale, sulle condizioni di possibilità della partecipazione politica. Una visione autenticamente costituzionale rifiuta la scorciatoia dell’emergenza permanente. Il costituzionalismo democratico, infatti, riconosce che le situazioni di rischio reale esistono e devono essere affrontati, ma impone che l’eccezione non diventi regola e che le misure eccezionali siano strettamente temporizzate, motivate in modo rafforzato e sottoposte a controlli effettivi.

Il concetto di ordine pubblico

L’ordine pubblico, pertanto, non può coincidere con il mero mantenimento della quiete sociale o con la neutralizzazione del dissenso, bensì deve configurarsi come ordine pubblico costituzionale: un assetto sociale e normativo integrato che garantisce il libero sviluppo della persona umana e il rispetto della dignità individuale (artt. 2 e 3 Cost.). In questa prospettiva, la dimensione “costituzionale” dell’ordine pubblico implica che anche l’intervento di polizia e le politiche di sicurezza rispettino l’autonomia della persona e preservino il nucleo essenziale dei diritti fondamentali.La convivenza tra queste istanze non si risolve dunque nell’annullamento reciproco, ma in un equilibrio dinamico, nel quale la sicurezza opera come presupposto delle libertà e queste ultime fungono da limite e parametro di razionalità per la sicurezza.

La sicurezza trova il proprio limite e, insieme, la propria giustificazione nei diritti costituzionali. Le libertà, a loro volta, richiedono un contesto pacifico e regolato per potersi manifestare compiutamente: senza un ordine civile garantito, la partecipazione sociale e politica rischia di essere svuotata o di incontrare barriere di fatto generate da intimidazioni o violenze. In tale quadro, assume rilevanza anche la dimensione preventiva “intelligente”, orientata a ridurre le cause della marginalità e dell’insicurezza piuttosto che affidarsi esclusivamente a strumenti coercitivi. Ad esempio, politiche d’inclusione sociale, interventi di riqualificazione urbana, sistemi di mediazione del conflitto e programmi di recupero orientati al reinserimento possono contribuire a ridurre il rischio di condotte lesive, migliorando al contempo la qualità del controllo pubblico.

Questa impostazione, coerente con una razionalità costituzionale, consente di coniugare l’efficienza della tutela con la protezione delle garanzie, riducendo la necessità di misure che incidono in modo rilevante sulla libertà personale o su quella di movimento e di partecipazione. In conclusione, salvaguardare questa sintesi costituisce la sfida futura e decisiva per la tenuta e la maturità delle democrazie contemporanee. La capacità dell’ordinamento di mantenere un equilibrio dinamico tra sicurezza, ordine pubblico e diritti fondamentali dipende dalla serietà e dalla qualità del bilanciamento giuridico, dall’adeguatezza delle motivazioni, dalla verificabilità delle scelte e dall’effettività dei controlli, nonché dall’esclusione di logiche emergenziali stabilizzate. Solo attraverso tale percorso le politiche di sicurezza possono continuare a svolgere una funzione pubblica legittima, senza trasformarsi in una compressione permanente delle libertà democratiche.

*Vincenzo Musacchio è Professore di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS), Rutgers University of Newark (USA).