A perdere sul terreno dello stadio di San Siro stavolta รจ il sindaco di Milano Beppe Sala, che al โMeazzaโ esce sconfitto dal Tar Lombardia, il quale ha confermato lโesistenza di un possibile vincolo culturale sul secondo anello dellโimpianto e su tutto lo stadio. Respinto cosรฌ il ricorso presentato da Palazzo Marino per ottenere lโannullamento dei pareri positivi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti per la Cittร Metropolitana di Milano, formulato il 26 luglio 2023, e della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale.
Il Comune aveva impugnato i pareri perchรฉ i vincoli renderebbero impossibile abbattere lo stadio e ricostruirlo, come volevano fare Milan e Inter. Piano fallito. Per i giudici, il ricorso da un lato contestava la valutazione di sussistenza dellโinteresse culturale, deducendo diversi profili di illegittimitร , dallโaltro censurava la ritenuta esistenza di un archivio esposto, evidenziando che i beni oggetto dellโarchivio (le targhe affisse sui muri) non sono di proprietร comunale, trattandosi di targhe appartenenti a Inter e Milan.
Il Comune chiedeva di rivedere i pareri degli enti per la tutela dei beni culturali che โlimitano notevolmente le possibilitร di interventi edilizi sullo stadio, con conseguenti pesanti ricadute economiche in termini di spese di gestione e di conservazione forzata del beneโ e rischiano di โmantenere in vitaโ lo stadio come โun involucro vuotoโ, che a causa della decisione delle due societร di โabbandonare il campo da giocoโ, รจ โdestinato comunque ad un inesorabile declinoโ.
Un parere che ha ribadito โla necessitร di procedereโ – si legge nella sentenza che ha sciolto la camera di consiglio dello scorso 14 marzo – solo โuna volta maturati i 70 anni (nel 2025, ndr), alla valutazione dellโinteresse culturaleโ e che in nessun modo avrebbe โincidenza in concreto rispetto alle relazioni intrapreseโ i club milanesi nel progetto stadio.
Quello della soprintendenza era solo un parere
Per il collegio della terza sezione i Beni culturali hanno โespresso solo un parere preventivoโ e โfacoltativoโ, su โrichiesta del Comuneโ. Il che significa, รจ la tesi del Tar, che Palazzo Marino non era danneggiato da quello che era soltanto un parere e quindi non poteva portare avanti un contenzioso in questa fase.
โIl ricorso รจ inammissibile, in parte per difetto di interesse, laddove contesta i pareri espressi dalla Soprintendenza e dal Segretariato Regionale, in parte per difetto di giurisdizione, laddove censura la configurabilitร di un archivio esposto in ragione della non riconducibilitร dei beni interessati al patrimonio comunaleโ, si legge nella sentenza dei giudici amministrativi. โLe due disposizioni palesano che la verifica di interesse culturale ha ad oggetto immobili risalenti ad oltre settanta anni, pertanto ogni valutazione anticipata non assume rilievo ai fini della configurabilitร della dichiarazione di interesse culturaleโ, si legge ancora nelle motivazioni.
La brutta figura del Comune: impossibile impugnare atti che non sono atti…
Tradotto: per i giudici, Palazzo Marino non poteva impugnare atti che atti non sono. Si deve attendere la scadenza dei 70 anni del secondo anello e, se scatterร il vincolo in base a un atto amministrativo, il Comune potrร impugnare. E infatti, per i giudici la tesi del Comune secondo cui sarebbe giร effettivo il vincolo โnon รจ condivisibileโ.
Esultano i comitati e gli ambientalisti
Dopo che il Tar ha respinto il ricorso del Comune contro il vincolo culturale, il consigliere comunale di Europa Verde Carlo Monguzziย ha definito โuna vittoriaโ la decisione per i vari comitati e associazioni che si oppongono allโabbattimento dello stadioโ.ย โOra lโunica strada reale che rimane รจ la ristrutturazione del Meazza, come noi chiediamo da anniโ, ha concluso.