La condanna penale di Mauro Moretti per la strage ferroviaria di Viareggio del 2009, divenuta definitiva nel giugno 2026 per opera della Corte di Cassazione, costituisce un caso di particolare rilievo nella sistematica del diritto penale d’impresa. All’esito del giudizio di legittimità, la pena è stata quantificata in cinque anni di reclusione per disastro ferroviario colposo e incendio, con una motivazione che chiarisce in modo dettagliato i criteri d’imputazione del fatto a carico dei vertici apicali. In tale prospettiva, la vicenda può essere considerata un vero “caso di scuola” perché mostra come la responsabilità penale dei soggetti in posizione di garanzia, pur inserita in una dinamica societaria complessa, non possa essere elusa dalla frammentazione organizzativa tra controllante e controllate. Si tratta, infatti, di un terreno proprio del diritto penale commerciale, nel quale la valutazione della colpa investe non soltanto i comportamenti individuali, ma anche l’adeguatezza delle scelte organizzative e dei presidi di prevenzione del rischio.
Per comprendere la correttezza della condanna dal punto di vista penalistico, occorre analizzare i principi cardine della responsabilità colposa dei vertici aziendali così come applicati dai giudici di legittimità. Il fulcro della decisione risiede nel concetto di posizione di garanzia. Secondo l’articolo 40, comma 2, del codice penale italiano: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.” Tale regola consente di attribuire causalmente l’evento al garante nei casi in cui l’omissione—intesa come mancata adozione di misure doverose—risulti decisivo rispetto al verificarsi del disastro. Nel diritto penale attuale, la nozione di obbligo giuridico di impedire non si esaurisce nel campo delle condotte attive, ma si estende alle omissioni organizzativamente rilevanti, soprattutto quando l’imputato esercita poteri di governo e coordinamento su aree strategiche della gestione.
Muovendo da tale presupposto, i giudici hanno ritenuto che l’amministratore delegato di una holding capogruppo (come Ferrovie dello Stato) o di una società operativa (come RFI) non risponda soltanto di azioni direttamente imputabili, ma sia gravato da un dovere giuridico di governare i rischi sistemici connessi all’attività d’impresa. In altre parole, il dovere di impedire non opera in astratto: assume contenuto concreto a proposito dei poteri effettivamente esercitati, alla capacità di incidere sulle condizioni di sicurezza e, soprattutto, alla possibilità di introdurre o imporre standard preventivi coerenti con la natura dei rischi. Nel caso di specie, la Cassazione ha accertato che Moretti non ricopriva una posizione di garanzia meramente formale, bensì sostanziale: tale sostanzialità derivava dall’ingerenza della gestione nelle scelte operative relative alla sicurezza e dalla conseguente incidenza concreta sulla disciplina e sulle modalità di gestione del rischio.
La responsabilità di Moretti
Dal punto di vista della colpa, disciplinata dall’articolo 43 del codice penale, la responsabilità non è stata fondata sulla riconducibilità del singolo componente difettoso—quale, ad esempio, l’elemento materiale concretamente collegato a un carro merci—poiché la gestione tecnica può ricadere su società terze o su entità estere. Il punto decisivo, tuttavia, è un altro: la colpa contestata attiene a un’omissione organizzativa e strutturale, ossia all’assenza (o all’inadeguatezza) di quelle misure preventive che i vertici avrebbero dovuto imporre, con i poteri d’indirizzo e coordinamento, per prevenire il rischio d’incidenti su infrastrutture nazionali. La colpa è dunque letta come difetto di organizzazione del sistema di controllo, più che come errore puntuale di manutenzione riferito a un singolo soggetto esterno.
La ricostruzione del giudice di legittimità ha evidenziato diversi profili di colpa penalmente rilevante a carico di Moretti. In primo luogo, rileva la mancata adozione—o l’adozione insufficiente—di standard di sicurezza e di sistemi di monitoraggio e tracciamento dei carri merci esteri adeguati a intercettare e prevenire condizioni di pericolosità. Sotto il profilo dell’imprudenza e della negligenza, la condotta omissiva è stata valutata come incapacità di fronteggiare un rischio prevedibile, specialmente in un contesto caratterizzato dalla circolazione di convogli transnazionali e dalla necessità di garantire verifiche affidabili e ripetibili. In secondo luogo, i giudici hanno rilevato la mancanza nella valutazione del rischio: il punto non è soltanto “sapere” che esiste un pericolo, bensì tradurre tale consapevolezza in regole operative vincolanti, attraverso l’imposizione di misure tecniche restrittive e l’istituzione di controlli stringenti sulla manutenzione dei convogli merci privati e transnazionali. In termini penalistici, il rimprovero non riguarda un difetto di singola competenza, ma un deficit di gestione del sistema di sicurezza, che costituisce una dimensione tipica della responsabilità dei manager apicali.
In termini di nesso causale, la condanna sussiste perché è ritenuto esistente un legame tra l’omissione del garante e l’evento disastro. Il giudizio controfattuale—strumento classico della causalità omissiva—consente di verificare se, ipotizzando l’adozione delle misure doverose, l’evento sarebbe stato evitato oppure avrebbe avuto conseguenze meno gravi. In altre parole, la domanda posta dalla Cassazione è stata: “Se l’amministratore avesse esercitato i suoi poteri di controllo e indirizzo, introducendo procedure di sicurezza dovute per i carri merci in transito, l’evento si sarebbe evitato o avrebbe avuto conseguenze minori?” La risposta della Suprema Corte è stata affermativa, poiché l’assenza di filtri organizzativi e di controlli d’indirizzo ha consentito a un carro mal revisionato all’estero di circolare e raggiungere la tratta in cui si è verificato il deragliamento, con conseguente innesco dell’esplosione del GPL.
La pena e il diritto penale
Un altro aspetto tecnico-giuridico di rilievo riguarda la determinazione della pena. Mentre per altri imputati il delitto di omicidio colposo è caduto in prescrizione durante lo svolgimento dei lunghissimi gradi di giudizio—con un effetto processuale che incide sui capi d’imputazione e sul perimetro della condanna—Mauro Moretti ha formalmente rinunciato alla prescrizione. Si tratta di una scelta processuale rilevante: la rinuncia consente di mantenere ancora pienamente azionabile il giudizio nel merito sui reati contestati fino alla pronuncia definitiva, evitando che l’estinzione del reato per decorso del tempo neutralizzi la decisione. Tale impostazione, pur legittima e coerente con la finalità di ottenere una pronuncia assolutoria sul piano sostanziale, ha determinato che i giudici quantificassero la condanna in cinque anni di reclusione, anche dopo che il giudizio di appello—nella versione indicata come “appello-ter”—ha rideterminato l’applicazione delle attenuanti generiche.
In sintesi, la condanna è penalisticamente coerente con l’evoluzione del diritto penale del rischio, in cui la gestione della sicurezza e la prevenzione dei pericoli assumono un ruolo centrale nella valutazione della colpa, soprattutto quando l’evento dannoso deriva da mancanze del sistema di controllo. In tale modello, i manager apicali delle infrastrutture strategiche non possono schermarsi dietro la complessa catena societaria qualora conservino poteri decisionali, poteri d’indirizzo e capacità effettiva di incidere sulle politiche di sicurezza. La responsabilità, pertanto, si radica nella concreta posizione di garanzia e nel mancato esercizio dei doveri organizzativi che avrebbero dovuto prevenire o ridurre in modo significativo l’accadimento dell’evento.
Per i numerosi commentatori che spesso richiamano l’ordinamento penale statunitense, il principio richiamato può essere sintetizzato nella formula: “With great power comes great responsibility”, poiché, sul piano funzionale, richiama l’idea che l’esercizio di poteri rilevanti per la gestione dei rischi imponga anche un dovere rafforzato di diligenza organizzativa. Nel contesto italiano, tale intuizione trova la propria traduzione normativa nella disciplina della causalità omissiva e nella costruzione della colpa dei garanti, secondo cui la responsabilità non deriva dalla sola titolarità formale della funzione, bensì dalla capacità concreta di prevenzione, coordinamento e imposizione di standard di sicurezza idonei a governare il rischio.
*Vincenzo Musacchio è professore di strategie di contrasto della criminalità organizzata, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS), Rutgers University of Newark (USA).