Ecco cosa contiene il nuovo decreto-legge sull’emergenza Coronavirus approvato oggi dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, come annunciato questa sera, nel corso di una conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche su proposta del ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare lโ€™emergenza Coronavirus. “Il decreto – si legge in una nota di Palazzo Chigi – prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalitร  di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piรน volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Lโ€™applicazione delle misure potrร  essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo lโ€™andamento epidemiologico del predetto virus, una o piรน tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalitร  al rischio effettivamente presente”.

Tra le misure adottabili rientrano: la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perchรฉ contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati; la sospensione dellโ€™attivitร , la limitazione dellโ€™ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attivitร  ludiche, ricreative, sportive e motorie allโ€™aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;

E inoltre: la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonchรฉ di disciplinare le modalitร  di svolgimento degli allenamenti sportivi allโ€™interno degli stessi luoghi; la possibilitร  di disporre o di affidare alle competenti autoritร  statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per lโ€™infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore; la limitazione o la sospensione delle attivitร  delle amministrazioni pubbliche, fatta salva lโ€™erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilitร ; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attivitร  di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attivitร  di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso unโ€™adeguata reperibilitร  dei generi alimentari e di prima necessitร  da espletare con modalitร  idonee ad evitare assembramenti di persone; la limitazione o la sospensione di ogni altra attivitร  dโ€™impresa o di attivitร  professionali e di lavoro autonomo; la possibilitร  di applicare la modalitร  di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente; lโ€™obbligo che le attivitร  consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessitร , laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto, inoltre, “disciplina le procedure per lโ€™adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o piรน decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino lโ€™intero territorio nazionale”. รˆ previsto, prosegue la nota di Palazzo Chigi, che, “nelle more dellโ€™adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza”.

Le ordinanze locali ancora vigenti allโ€™entrata in vigore del decreto-legge “continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”. Il presidente del Consiglio, o un ministro da lui delegato, stabilisca ancora lo stesso decreto, “riferisce almeno mensilmente alle Camere sulle misure adottate”. Infine, il testo prevede che, “salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dallโ€™articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanitร ”.

“Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attivitร  produttive o commerciali – aggiunge ancora il Governo -, si applica altresรฌ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dellโ€™esercizio o dellโ€™attivitร  da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa รจ raddoppiata e quella accessoria รจ applicata nella misura massima. La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perchรฉ risultate positive al virus รจ punita, ai sensi dellโ€™articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale, con la reclusione da uno a cinque anni”.