Reddito di cittadinanza, la sentenza della Corte Costituzionale: per quali casi esclude il beneficio

Una sentenza della Corte Costituzionale fa chiarezza sui casi d'esclusione dal Reddito di cittadinanza in caso di vincite al gioco d'azzardo.

Reddito di cittadinanza, la sentenza della Corte Costituzionale: per quali casi esclude il beneficio

Il Reddito di cittadinanza non può aiutare chi va in rovina a causa del gioco d’azzardo. A stabilirlo è una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara infondate le questioni di legittimità sollevate sulla legge che ha introdotto il sostegno e che sanziona l’omessa dichiarazione delle vincite lorde ai fini di accedere o mantenere lo stesso Reddito. 

Per i giudici della Consulta la misura di sostegno a favore delle famiglie più in difficoltà “risulta strutturata in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere”. 

Per i giudizi non è “irragionevole che il legislatore abbia escluso che sia compito della Repubblica quello di assegnare il Rdc a chi, poco prima, si è rovinato con il gioco”. Questo perché “non è la povertà da ludopatia, ma è piuttosto la ludopatia stessa a rappresentare uno di quegli ostacoli di fatto che è compito della Repubblica rimuovere”.

La sentenza della Corte Costituzionale sul Reddito di cittadinanza

La Consulta ha quindi dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate per le disposizioni che sanzionano l’omessa dichiarazione delle vincite per accedere al Reddito di cittadinanza. Le questioni sono state sollevate dal tribunale di Foggia e riguardano una persona che aveva chiesto il Reddito omettendo di dichiarare precedenti vincite al gioco, non comunicando neanche le successive vincite nel periodo in cui ha percepito il beneficio. 

La normativa che ha introdotto la misura vieta espressamente di utilizzare gli introiti del beneficio per il gioco e per i giudici non può essere invocato “il principio di eguaglianza sostanziale” a sostegno di una questione di legittimità costituzionale. 

Nella sentenza si precisa anche che “la giocata online assume il carattere di una qualunque spesa, in questo caso voluttuaria, che la persona ha effettuato con un reddito di cui ha la disponibilità, coincidente con l’accreditamento delle vincite sul suo conto gioco; non si può, quindi, pretendere che la solidarietà pubblica si faccia carico di una spesa di tal genere”.

In sostanza, dovendo dichiarare le vincite al gioco e senza considerare le relative perdite, la situazione di povertà in cui si trova una persona nonostante le vincite non può essere considerata perché si tratta di una persona che “avendo una disponibilità economica l’ha dissipata giocando”. Altrimenti si rischierebbe, sottolinea la Consulta, di alimentare la ludopatia.

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