Stranieri in classe, tetto del 30% e divieto di burqa: cosa sappiamo della proposta

Il tetto del 30% esiste già? Cosa è stato annunciato sul burqa nelle scuole e quali problemi deve risolvere il nuovo provvedimento

Stranieri in classe, tetto del 30% e divieto di burqa: cosa sappiamo della proposta

Il Governo annuncia nuove regole per la scuola, ma il testo non è ancora disponibile. Il limite del 30% esiste già come criterio ordinario con deroghe: applicarlo per legge richiederebbe di chiarire chi viene conteggiato e come garantire l’iscrizione a tutti.

Il tetto del 30% di alunni con cittadinanza non italiana non nasce oggi. Una circolare ministeriale del 2010 lo prevede di norma nella formazione delle classi, con possibilità di deroghe motivate. La novità annunciata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni è l’intenzione di fissare per legge un numero massimo di studenti stranieri per classe, insieme al divieto di burqa e niqab nelle scuole e a un obbligo di apprendimento dell’italiano per alcuni genitori. Al 25 settembre non c’è, però, un testo del nuovo provvedimento da cui ricavare soglie definitive, eccezioni e modalità di applicazione. Nell’annuncio pubblico, Meloni non ha specificato quale sarebbe il nuovo limite numerico.

Questo è il punto da cui partire per rispondere alla domanda “che cosa cambierebbe per una scuola e per una famiglia?” La risposta dipenderà dal testo. Intanto è possibile distinguere le regole già usate dagli uffici scolastici dalle misure soltanto annunciate.

Stranieri in classe: il tetto del 30% è già in vigore?

La circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 indica il 30% come limite ordinario per gli alunni con cittadinanza non italiana nelle singole classi. Prevede, però, deroghe motivate, considerate anche in relazione alla conoscenza della lingua italiana e alla situazione del territorio. Gli uffici scolastici continuano a richiamarla.

Non sarebbe, dunque, corretto scrivere che oggi ogni classe oltre il 30% è automaticamente irregolare. La regola esistente usa l’espressione di norma e contempla eccezioni. Né è possibile affermare, prima di leggere il nuovo testo, che il Governo intenda mantenere esattamente quella percentuale e le stesse deroghe.

Chi rientrerebbe nella definizione di “studente straniero”?

È la questione che può incidere maggiormente sull’applicazione della misura. La cittadinanza non misura la conoscenza dell’italiano. Un alunno senza cittadinanza italiana può essere nato e aver frequentato la scuola in Italia; uno arrivato da poco può avere bisogno di un sostegno linguistico intenso. Le linee guida ministeriali distinguono questi percorsi, mentre le norme sull’inserimento scolastico tutelano l’accesso all’istruzione dei minori stranieri.

Se il futuro limite fosse basato soltanto sul passaporto, la scuola dovrebbe conteggiare nello stesso modo situazioni educative molto diverse. Se, invece, tenesse conto delle competenze linguistiche, servirebbero criteri chiari e applicabili in modo uniforme. È una criticità tecnica, prima ancora che una valutazione sulla proposta.

Si può applicare il tetto in tutti i quartieri?

Una media nazionale non racconta come gli alunni siano distribuiti fra città, quartieri e singoli istituti. Anche laddove il numero complessivo di studenti con cittadinanza non italiana fosse inferiore al 30%, una scuola potrebbe superare quella quota per la composizione del proprio bacino di iscrizione. Applicare un limite rigido richiederebbe allora di stabilire quali altri istituti possano accogliere gli alunni, con quali posti, distanze e servizi di trasporto, senza compromettere il diritto dei minori a frequentare la scuola. È una conseguenza organizzativa della soglia, non una risposta che il solo numero può fornire. |

Conta anche ciò che accade dopo l’iscrizione. Distribuire gli alunni fra più classi può aiutare la gestione didattica, ma l’apprendimento dell’italiano richiede insegnanti, tempi e strumenti. Il testo annunciato dovrà chiarire come la nuova regola si coordinerà con questi interventi.

Che cosa prevede il divieto di burqa e niqab?

Meloni ha annunciato un divieto nelle scuole riferito a burqa e niqab, indumenti che coprono il volto. Nell’annuncio non ha incluso l’hijab, che copre i capelli lasciando visibile il viso. Non è ancora possibile stabilire, in assenza del testo, a chi si applicherebbe esattamente il divieto, come sarebbe verificato e quali conseguenze avrebbe una violazione.

In Italia esiste già l’articolo 5 della legge n. 152 del 1975, relativo all’uso in luogo pubblico di mezzi che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona senza giustificato motivo. Perciò la domanda giuridica non è soltanto se oggi vi siano norme sull’identificazione, ma che cosa aggiungerebbe una disposizione specifica per la scuola e come sarebbe formulata.

Il passaggio decisivo sarà la pubblicazione del provvedimento.Solo allora si potrà verificare se il limite annunciato è davvero il 30%, quali deroghe restano, come viene definito lo studente da conteggiare e come funzionano, concretamente, il divieto del velo integrale e l’obbligo linguistico per i genitori.