Ieri la vicepresidente esecutiva della Commissione europea Roxana Mînzatu, rispondendo a un’interrogazione degli eurodeputati del Partito democratico, ha messo per iscritto che Bruxelles “sta seguendo attentamente” il decreto-legge 170 del 30 settembre, con “particolare attenzione” proprio alle norme sul tetto del 30 per cento agli alunni stranieri nelle classi prime. Poi ha ricordato al governo Meloni il diritto dell’Unione con la pazienza che si usa a scuola, una definizione alla volta. Il governo è sotto osservazione.
Il richiamo poggia sull’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che vieta ogni discriminazione in base alla nazionalità, e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, che Mînzatu riassume così: diretta è la discriminazione in cui una norma “distingue espressamente in base alla nazionalità”, indiretta quella in cui “altri criteri di differenziazione portano di fatto allo stesso risultato”. Secondo la Corte, ogni cittadino dell’Unione può invocare quel divieto nelle situazioni che rientrano nel diritto europeo. La scuola dei figli dei lavoratori comunitari ci rientra per regolamento. Le deroghe esistono, per ordine pubblico, sicurezza e sanità, e vanno interpretate “restrittivamente”. Difficile farci entrare una classe prima.
Le due definizioni, applicate
Il punto sta tutto nell’articolo 13 del decreto. Alla primaria il tetto conta gli alunni “con cittadinanza non italiana” non nati in Italia o senza due anni di scuola dell’infanzia. Alle medie e alle superiori conta quelli con cittadinanza non italiana che non hanno superato tre anni di scuola italiana. La cittadinanza vi compare in chiaro, che è la prima definizione di Mînzatu, e la nascita e gli anni di banco sono esattamente gli “altri criteri” della seconda: il decreto riesce a stare dentro tutte e due.
E la lingua, indicata dal governo come unico bersaglio della norma, nel comma che fissa il criterio manca del tutto. Così il figlio di due operai romeni appena arrivato a Torino finisce nel conto, mentre un bambino con passaporto italiano nato a Buenos Aires che l’italiano l’ha sentito solo dai nonni ne resta fuori. I romeni, del resto, sono la prima cittadinanza fra gli alunni stranieri: 148.826 nel 2022/23 secondo il ministero dell’Istruzione, dentro 173.775 studenti con il passaporto di un altro Paese Ue, e il regolamento europeo 492/2011 all’articolo 10 ammette i figli dei lavoratori comunitari a scuola “alle stesse condizioni” dei cittadini.
La replica del ministro
Il ministro Giuseppe Valditara ha risposto in una nota che l’istruzione esula dalle competenze esclusive dell’Unione e che “il problema non esiste”. Sul primo punto basta il regolamento appena citato. Sul secondo ha ragione lui, con i suoi numeri: il 12 ottobre a Monfalcone aveva calcolato che il tetto riguarda meno di 500 classi su circa 369mila, lo 0,13 per cento. Lo stesso ministero contava nel 2022/23 appena lo 0,6 per cento di classi con oltre il 30 per cento di alunni stranieri nati all’estero. Per lo 0,13 per cento delle classi il governo ha usato un decreto-legge che nel preambolo invoca la “straordinaria necessità e urgenza”. E adesso rischia una procedura, come ha spiegato a Domani la giurista Adelina Adinolfi dell’Università di Firenze, secondo cui la risposta di Mînzatu, priva di forza vincolante, richiama principi consolidati, a partire dal divieto di discriminare i cittadini di altri Stati membri.
Al Senato il testo ha raccolto circa 800 emendamenti, 700 delle opposizioni, e va convertito entro il 29 novembre. Bruxelles ha fatto sapere che seguirà “da vicino” quella conversione. Valditara ha già risposto che il governo “va avanti senza esitazioni”, e se tiene fede alla parola alla Commissione arriverà lo stesso articolo 13, quello che le sue due definizioni descrivono già alla perfezione.