Evasione fiscale Mediaset. Il Cav non poteva non sapere. Berlusconi dominus del sistema truffaldino. Per la Cassazione era lui a decidere tutto

di Angelo Perfetti

Il day after della celebrazione delle larghe intese รจ – come nel film omonimo Nicholas Meyer del 1983 – uno scenario di distruzione. A pezzi il presunto accordo tra Pd e Pdl, serissimi dubbi sulla reale copertura economica dei provvedimenti annunciati, lโ€™Europa che di fatto ci commissaria, scontri interni ai dem; e ora anche la pubblicazione delle motivazioni della sentenza Mediaset a gettare, quasi ad orologeria, nuova benzina sul fuoco. 208 pagine di motivazioni della sentenza, che conferma la condanna a 4 anni per frode fiscale a Silvio Berlusconi, firmate in maniera inusuale da tutti i giudici del collegio della sezione feriale, presieduta da Antonio Esposito. Proprio lo stesso magistrato finito nella bufera per unโ€™intervista al Mattino nella quale โ€“ appunto โ€“ esprimeva in via anticipatoria ciรฒ che oggi รจ di dominio pubblico: secondo la Corte lโ€™ex premier non poteva non sapere. La tempistica, pur legittima, non puรฒ non innescare quantomeno un dibattito: il collegio della sezione feriale della Corte di Cassazione, che il primo agosto scorso aveva confermato la condanna a 4 anni di Silvio Berlusconi per frode fiscale, ha infatti deciso di riunirsi in Camera di Consiglio proprio il giorno dellโ€™Imu; ieri, conseguentemente, il deposito in cancelleria.

Le motivazioni della condanna
โ€La mancanza in capo a Berlusconi di poteri gestori e di posizione di garanzia nella societร - afferma la Cassazione – non รจ dato ostativo al riconoscimento della sua responsabilitร โ€. E ciรฒ โ€œalla luce dellโ€™accertata continuitร  dei rapporti di tutti i personaggi-chiave: quei personaggi mantenuti sostanzialmente nelle posizioni cruciali anche dopo la dismissione delle cariche sociali da parte di Berlusconi e in continuativo contatto diretto con lui. Lโ€™avvio del sistema in anni di diretto coinvolgimento gestorio del dominus delle aziende coinvolte – Silvio Berlusconi – e, poi, lโ€™evoluzione del medesimo sistema secondo schemi adattati alle modifiche societarie e anche alle necessitร  dโ€™immagine esterna, ma con sostanziale perdurare dei caratteri essenziali del meccanismo fittizio complessivo – si legge – acquistano evidenza probatoria – nellโ€™ottica della Corte dโ€™appello – alla luce dellโ€™accertata continuitร  dei rapporti di tutti i personaggi-chiaveโ€. โ€œLa qualitร  di Berlusconi azionista di maggioranza e dominus indiscusso del gruppo gli consentiva pacificamente qualsiasi possibilitร  di intervento, anche in mancanza di poteri gestori formali. La permanenza di tutti i suoi fidati collaboratori ma anche correi ne costituisce la piรน evidente dimostrazioneโ€.

La notizia di reato
I giudici della Suprema Corte che fanno proprie le conclusioni relative a unโ€™imponente evasione fiscale a cui pervengono i giudici di merito, sottolineano anche come questi ultimi โ€œattraverso lโ€™analisi del cosiddetto โ€˜giro dei dirittiโ€™ ne hanno individuato le caratteristiche di meccanismo riservato direttamente promanante in origine da Berlusconi e avente, sin dal principio, valenza strategia per lโ€™intero apparato dellโ€™impresa a lui facente capoโ€. Sempre rifacendosi ai giudici di merito la Suprema Corte ripercorre il meccanismo illecito, โ€œun gioco di specchi sistematicoโ€ relativo allโ€™acquisizione dei diritti tv, che โ€œrifletteva una serie di passaggi privi di giustificazione commercialeโ€. E โ€œad ogni passaggio, la lievitazione di costi era (a dir poco) imponenteโ€.

Le attenuanti negate
Nessuna violazione di legge e nessun vizio di motivazione con riferimento al calcolo della pena base, allโ€™aumento per la continuazione e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, come invece sostenuto dalla difesa di Silvio Berlusconi, sono ravvisabili nella sentenza della Corte di appello di Milano. Per i giudici della Cassazione, โ€œil giudice di merito ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sullโ€™esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena, ivi compreso il diniego delle attenuanti generiche, in considerazione della gravitร  materiale dellโ€™addebito e della intensitร  del dolo dimostratoโ€.