di Angelo Perfetti
Il day after della celebrazione delle larghe intese รจ – come nel film omonimo Nicholas Meyer del 1983 – uno scenario di distruzione. A pezzi il presunto accordo tra Pd e Pdl, serissimi dubbi sulla reale copertura economica dei provvedimenti annunciati, lโEuropa che di fatto ci commissaria, scontri interni ai dem; e ora anche la pubblicazione delle motivazioni della sentenza Mediaset a gettare, quasi ad orologeria, nuova benzina sul fuoco. 208 pagine di motivazioni della sentenza, che conferma la condanna a 4 anni per frode fiscale a Silvio Berlusconi, firmate in maniera inusuale da tutti i giudici del collegio della sezione feriale, presieduta da Antonio Esposito. Proprio lo stesso magistrato finito nella bufera per unโintervista al Mattino nella quale โ appunto โ esprimeva in via anticipatoria ciรฒ che oggi รจ di dominio pubblico: secondo la Corte lโex premier non poteva non sapere. La tempistica, pur legittima, non puรฒ non innescare quantomeno un dibattito: il collegio della sezione feriale della Corte di Cassazione, che il primo agosto scorso aveva confermato la condanna a 4 anni di Silvio Berlusconi per frode fiscale, ha infatti deciso di riunirsi in Camera di Consiglio proprio il giorno dellโImu; ieri, conseguentemente, il deposito in cancelleria.
Le motivazioni della condanna
โLa mancanza in capo a Berlusconi di poteri gestori e di posizione di garanzia nella societร - afferma la Cassazione – non รจ dato ostativo al riconoscimento della sua responsabilitร โ. E ciรฒ โalla luce dellโaccertata continuitร dei rapporti di tutti i personaggi-chiave: quei personaggi mantenuti sostanzialmente nelle posizioni cruciali anche dopo la dismissione delle cariche sociali da parte di Berlusconi e in continuativo contatto diretto con lui. Lโavvio del sistema in anni di diretto coinvolgimento gestorio del dominus delle aziende coinvolte – Silvio Berlusconi – e, poi, lโevoluzione del medesimo sistema secondo schemi adattati alle modifiche societarie e anche alle necessitร dโimmagine esterna, ma con sostanziale perdurare dei caratteri essenziali del meccanismo fittizio complessivo – si legge – acquistano evidenza probatoria – nellโottica della Corte dโappello – alla luce dellโaccertata continuitร dei rapporti di tutti i personaggi-chiaveโ. โLa qualitร di Berlusconi azionista di maggioranza e dominus indiscusso del gruppo gli consentiva pacificamente qualsiasi possibilitร di intervento, anche in mancanza di poteri gestori formali. La permanenza di tutti i suoi fidati collaboratori ma anche correi ne costituisce la piรน evidente dimostrazioneโ.
La notizia di reato
I giudici della Suprema Corte che fanno proprie le conclusioni relative a unโimponente evasione fiscale a cui pervengono i giudici di merito, sottolineano anche come questi ultimi โattraverso lโanalisi del cosiddetto โgiro dei dirittiโ ne hanno individuato le caratteristiche di meccanismo riservato direttamente promanante in origine da Berlusconi e avente, sin dal principio, valenza strategia per lโintero apparato dellโimpresa a lui facente capoโ. Sempre rifacendosi ai giudici di merito la Suprema Corte ripercorre il meccanismo illecito, โun gioco di specchi sistematicoโ relativo allโacquisizione dei diritti tv, che โrifletteva una serie di passaggi privi di giustificazione commercialeโ. E โad ogni passaggio, la lievitazione di costi era (a dir poco) imponenteโ.
Le attenuanti negate
Nessuna violazione di legge e nessun vizio di motivazione con riferimento al calcolo della pena base, allโaumento per la continuazione e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, come invece sostenuto dalla difesa di Silvio Berlusconi, sono ravvisabili nella sentenza della Corte di appello di Milano. Per i giudici della Cassazione, โil giudice di merito ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sullโesercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena, ivi compreso il diniego delle attenuanti generiche, in considerazione della gravitร materiale dellโaddebito e della intensitร del dolo dimostratoโ.