Il decreto legislativo 30/2026 si applica da domenica 27 settembre. Nel mirino slogan ambientali generici, marchi di sostenibilità privi dei requisiti richiesti e promesse climatiche costruite sulla sola compensazione delle emissioni.
Una confezione verde, una foglia disegnata accanto al marchio, la scritta “amico dell’ambiente”. Dal 27 settembre 2026 le imprese che usano questi messaggi dovranno confrontarsi con regole più precise contro il greenwashing, cioè la presentazione ingannevole delle qualità ambientali di prodotti o attività. Il decreto legislativo italiano n. 30 del 20 febbraio 2026, che recepisce la direttiva UE 2024/825, è entrato in vigore il 24 marzo; il suo articolo 2 stabilisce che le disposizioni si applicano dal 27 settembre.
La novità non significa che ogni riferimento all’ambiente sia vietato. Cambia il livello di precisione richiesto: un’affermazione deve riferirsi a caratteristiche reali e non dare al consumatore un’impressione più ampia di quella che i fatti consentono. Il decreto interviene sul Codice del consumo, aggiornando sia le regole sulle pratiche ingannevoli sia l’elenco delle pratiche considerate scorrette.
Greenwashing, dire “ecologico” sarà vietato?
Un’espressione ambientale generica può diventare una pratica vietata quando l’impresa non è in grado di dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientalipertinente a ciò che dichiara. Fra gli esempi richiamati dal Consiglio dell’Unione europea ci sono parole come “ecologico” e “biodegradabile” usate senza i requisiti richiesti. Il decreto definisce, inoltre, generica l’asserzione la cui specificazione non viene fornita in modo chiaro ed evidente attraverso lo stesso mezzo di comunicazione.
Per capire la differenza, basta confrontare “prodotto sostenibile”con un’informazione che dica quale caratteristica del prodotto è stata migliorata. Anche una dichiarazione specifica deve essere vera e non fuorviante; almeno, però, offre al consumatore un fatto da verificare. Colori, simboli e nomi commerciali possono a loro volta suggerire un beneficio ambientale: la definizione di “asserzione ambientale” nel decreto comprende anche rappresentazioni grafiche e simboliche.
Se è ecologico soltanto l’imballaggio?
Il nuovo elenco delle pratiche vietate comprende il caso in cui un’asserzione sia riferita all’intero prodotto o all’intera attività dell’impresa, mentre il vantaggio ambientale riguarda soltanto un aspetto circoscritto. Se è la confezione a contenere materiale riciclato, il messaggio deve permettere di capire che la caratteristica riguarda la confezione. Trasformarla, con le parole o con la grafica, in una qualità dell’intero prodotto rischia di alterare la scelta d’acquisto.
È una regola utile anche per leggere le pubblicità: la prima domanda non è “c’è un numero?”, ma “a che cosa si riferisce esattamente?”. Un dato preciso sull’imballaggio non descrive automaticamente il contenuto, la produzione o l’azienda nel suo complesso.
I marchi di sostenibilità resteranno sulle confezioni?
Il decreto vieta di esibire un’etichetta di sostenibilità che non sia basata su un sistema di certificazione conforme ai requisiti previsti oppure stabilita da un’autorità pubblica. Per i sistemi di certificazione sono richieste, fra l’altro, condizioni accessibili al pubblico e una verifica svolta da un soggetto terzo indipendente. Il consumatore potrà, quindi, domandarsi chi abbia fissato i criteri di un marchio, chi li controlli e dove sia possibile leggerli.
Un logo dall’aspetto ufficiale, da solo, non risponde a nessuna di queste domande. La nuova disciplina punta proprio a rendere più chiara la differenza fra un simbolo creato per comunicare e un’etichetta sostenuta da regole e controlli.
Cosa cambia per le promesse “a emissioni zero”
Una delle previsioni più nette riguarda i prodotti presentati come aventi un impatto climatico neutro, ridotto o positivo sulla base della compensazione delle emissioni. Il decreto inserisce questa pratica fra quelle vietate. Compensare significa finanziare attività che dovrebbero controbilanciare emissioni prodotte altrove; non equivale, da solo, a eliminare le emissioni del prodotto.
Ci sono poi le promesse sul futuro. Un’impresa che comunica prestazioni ambientali future deve accompagnarle con impegni chiari, un piano realistico, obiettivi misurabili, scadenze e verifiche periodiche indipendenti secondo quanto previsto dal decreto. Dire “diventeremo sostenibili” senza spiegare percorso e controlli può risultare ingannevole.
Come può orientarsi chi compra
Davanti a un messaggio “green”, il lettore può fare quattro verifiche semplici: che cosaviene dichiarato, a quale parte del prodotto si riferisce, chi controlla un eventuale marchio e quandodovrebbe realizzarsi una promessa futura. Se la risposta resta vaga, la confezione sta offrendo un’impressione più che un’informazione.
La distinzione finale è anche normativa. Le regole applicabili dal 27 settembre derivano dalla direttiva UE 2024/825, già recepita in Italia. La distinta proposta europea spesso chiamata Green Claims Directive, che prevede misure ulteriori sulle asserzioni ambientali, non va presentata come se entrasse in applicazione domenica.