La Corte dei Conti spiega perché ha bocciato ReiThera: “L’investimento non può comprendere l’acquisto della sede”

I giudici contabili; non c'era un valido e sufficiente investimento produttivo per ReiThera. Il progetto prevede l'acquisto dell'intera sede

La Corte dei Conti spiega perché ha bocciato ReiThera: “L’investimento non può comprendere l’acquisto della sede”

L’investimento per il progetto ReiThera non può comprendere l’acquisto della proprietà della sede operativa della società. Mentre la spesa per la realizzazione del solo impianto di infialamento e confezionamento per il progetto di vaccino ReiThera ammonterebbe a 7,734 milioni di euro e non raggiungerebbe la soglia minima di 10 milioni di euro prevista dalle normative. Così la Corte dei Conti spiega le motivazioni che hanno portato alla ricusazione del visto al decreto del ministero dello sviluppo economico (leggi l’articolo) che approvava l’Accordo di febbraio 2021, che coinvolgeva anche Invitalia e ReiThera, “volto a sostenere il programma di sviluppo industriale da realizzare presso lo stabilimento produttivo sito in Castel Romano”.

La Corte dei Conti spiega perché ha bocciato ReiThera

La Corte dei Conte spiega che “l’assenza di un valido e sufficiente investimento produttivo, ai sensi degli artt. 5, 14 e 15 del D.M. 9 dicembre 2014, non ha consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto in esame”. Le motivazioni della Corte dei conti riguardano la ricusazione del visto e della conseguente registrazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 549 del 22 febbraio 2021, con cui è stato approvato l’accordo di sviluppo sottoscritto il 17 febbraio 2021 dal Mise, dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia e dalla Società ReiThera, volto a sostenere il programma di sviluppo industriale da realizzare presso lo stabilimento produttivo sito in Castel Romano (RM).

“In particolare, tale programma prevedeva un progetto di investimento finalizzato all’ampliamento dello stabilimento produttivo sito in Castel Romano e un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale destinato a completare la sperimentazione clinica (studi clinici di fase 2 e 3) del vaccino anti Covid-19”, si spiega nella nota. “La sezione ha ritenuto il progetto di investimento proposto inconciliabile con la condizione posta dall’art. 15, comma 1, del DM 9 dicembre 2014. Secondo cui le spese sono ammissibili ‘nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni’. E non, come invece risulta dal progetto presentato, per le finalità generali – produttive o di ricerca, anche per conto terzi – perseguite da ReiThera. Né per le ancor più generali finalità di rafforzare la consistenza patrimoniale dell’impresa”.

“L’investimento non può comprendere l’acquisto della proprietà della sede”

“Il progetto di investimento produttivo, infatti, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del citato D.M. non può riguardare l’intero complesso aziendale ma solo determinate ‘unità produttive'”, si precisa. “L’acquisto della proprietà della sede operativa della società, sita in Castel Romano (RM), per un previsto importo di euro 4.000.000,00, non attiene alla singola ‘unità produttiva’, rappresentata dal realizzando impianto di infialamento e confezionamento, come sostenuto dall’amministrazione, ma riguarda l’intera sede dove la società svolge il complesso delle sue attività che ‘nel 2019 ha riguardato essenzialmente attività di ricerca e sviluppo per conto della società controllante Keires A.G.’, come riportato nella stessa Relazione di Invitalia.

L’inammissibilità del progetto di investimento costituito dall’acquisto della proprietà della sede operativa della società non consente, pertanto – si conclude -, ad avviso della Sezione, al solo investimento rappresentato dalla realizzazione dell’impianto di infialamento e confezionamento, per un importo di euro 7.734.126,68, di raggiungere la soglia minima di 10 milioni di euro prescritta all’art. 5, comma 3, del D.M. 9 dicembre 2014, per la validità dell’investimento produttivo. L’assenza di un valido e sufficiente investimento produttivo, ai sensi degli artt. 5, 14 e 15 del D.M. 9 dicembre 2014, non ha, pertanto, consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto in esame”.

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